Art. 3 
 
               Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti 
 
  1. I  Capi  dei  Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I Capi  dei  Dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e  provvedono,  in
particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento. 
  3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel  Dipartimento  stesso.  Il
Capo del Dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel
Dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  Capi  Dipartimento  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  all'art.  5,  commi  3  e  5,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 21  (Responsabilita'  dirigenziale)  (Art.  21,
          commi 1, 2 e 5 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come
          sostituiti prima dall'art. 12 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998 e successivamente modificati  dall'art.  7  del
          decreto legislativo n. 387  del  1998).  -  1.  Il  mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso  le
          risultanze del sistema di valutazione di cui al  Titolo  II
          del decreto legislativo di attuazione della legge  4  marzo
          2009,  n.  15,   in   materia   di   ottimizzazione   della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto  di  lavoro
          secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
                1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  di  attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
                2. ».