Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1.  Il  Capo  di  Gabinetto  coordina   gli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo,  ed  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione dei dipartimenti e delle direzioni  generali;  verifica  gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza  e  cura  i  rapporti  con  l'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance. 
  2. Il Capo di Gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  o   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche  amministrazioni,
professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle
funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 
  3. Il Capo di Gabinetto puo' nominare  fino  a  tre  vice  Capo  di
Gabinetto. I  vice  Capo  di  Gabinetto  possono  essere  scelti  tra
dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo
23 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni,  e  in  servizio  presso   gli   uffici   di   diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero,  in  numero
massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di  cui  all'articolo  9,
comma 3. 
  4. L'ufficio di Gabinetto  supporta  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla
carriera diplomatica, che assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in
campo internazionale e comunitario,  in  raccordo  con  i  competenti
uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e  assicura
la  partecipazione  del  Ministro  agli  organismi  internazionali  e
dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con
particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo,
ai negoziati relativi ad accordi di  cooperazione  nelle  materie  di
competenza del Ministero. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
                «Art.  23  (Ruolo  dei  dirigenti).  -  1.  In   ogni
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
          prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite
          apposite  sezioni  in  modo  da  garantire   la   eventuale
          specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
          reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di   cui
          all'art. 28. I dirigenti della  seconda  fascia  transitano
          nella  prima  qualora  abbiano   ricoperto   incarichi   di
          direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
          base ai particolari ordinamenti di cui all'art.  19,  comma
          11, per un periodo pari almeno a cinque anni  senza  essere
          incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per  le  ipotesi
          di  responsabilita'  dirigenziale,  nei  limiti  dei  posti
          disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima
          disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio
          di  precedenza  ai  fini  del  transito,  della   data   di
          maturazione del requisito dei cinque anni e, a  parita'  di
          data  di  maturazione,  della  maggiore  anzianita'   nella
          qualifica dirigenziale. 
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei posti disponibili, in base  all'art.  30  del  presente
          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali
          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei
          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,
          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di
          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'
          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica
          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni
          dello Stato.».