Art. 3 
 
            Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II 
           del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 123-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
  «(Relazione sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi corrisposti)»; 
  b) al comma 1, le parole «una relazione sulla  remunerazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «una  relazione   sulla   politica   di
remunerazione e sui compensi corrisposti»; 
  c) al comma 2, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse; 
  d) al comma 3: 
  1) all'alinea, le parole «sulla  remunerazione»  sono  soppresse  e
dopo la parola «illustra» sono inserite le seguenti: «in modo  chiaro
e comprensibile»; 
  2)  alla  lettera  a),  dopo  le   parole   «almeno   all'esercizio
successivo» sono inserite le  seguenti:  «e,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei  componenti  degli
organi di controllo»; 
    e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La politica di remunerazione  contribuisce  alla  strategia
aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo  termine  e  alla
sostenibilita' della societa' e illustra il modo in cui fornisce tale
contributo. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  3-ter,  le  societa'
sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui  al
comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita
ai sensi del comma 3, lettera a), e comunque almeno ogni tre  anni  o
in occasione  di  modifiche  della  politica  medesima.  Le  societa'
attribuiscono  compensi  solo  in  conformita'  con  la  politica  di
remunerazione  da  ultimo  approvata  dai  soci.   In   presenza   di
circostanze eccezionali le societa' possono derogare  temporaneamente
alla  politica  di  remunerazione,  purche'  la  stessa  preveda   le
condizioni procedurali in base  alle  quali  la  deroga  puo'  essere
applicata e specifichi gli elementi della  politica  a  cui  si  puo'
derogare.  Per  circostanze  eccezionali   si   intendono   solamente
situazioni in  cui  la  deroga  alla  politica  di  remunerazione  e'
necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo  termine
e della  sostenibilita'  della  societa'  nel  suo  complesso  o  per
assicurarne la capacita' di stare sul mercato. 
  3-ter. La deliberazione prevista dal  comma  3-bis  e'  vincolante.
Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione
sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la  societa'  continua  a
corrispondere remunerazioni conformi alla piu'  recente  politica  di
remunerazione  approvata  dall'assemblea   o,   in   mancanza,   puo'
continuare  a  corrispondere  remunerazioni  conformi   alle   prassi
vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci una nuova politica di
remunerazione al piu' tardi in occasione della  successiva  assemblea
prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista
dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.»; 
    f) al comma 4: 
  1) dopo le parole «La seconda sezione» sono inserite  le  seguenti:
«della relazione, in modo chiaro e comprensibile e »; 
  2) alla lettera a), le parole «approvata nell'esercizio precedente»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «relativa   all'esercizio   di
riferimento»; 
  3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) illustra come la societa' ha tenuto conto del voto espresso
l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.»; 
  g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli   2389   e
2409-terdecies,  primo  comma,  lettera  a),  del  codice  civile,  e
dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai  sensi  dell'articolo
2364, secondo comma, ovvero dell'articolo  2364-bis,  secondo  comma,
del codice civile, delibera in senso  favorevole  o  contrario  sulla
seconda  sezione  della  relazione   prevista   dal   comma   4.   La
deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e'  posto  a
disposizione del pubblico ai sensi  dell'articolo  125-quater,  comma
2.»; 
    h) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. La Consob con regolamento, adottato sentite  Banca  d'Italia  e
Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati  e  nel
rispetto di quanto  previsto  dalla  normativa  europea  di  settore,
indica  le  informazioni  da  includere  nella  prima  sezione  della
relazione e le caratteristiche di tale politica  in  conformita'  con
l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di  quanto
previsto dal paragrafo 3  della  raccomandazione  2004/913/CE  e  dal
paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.»; 
    i) al comma 8 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi  del  comma  7,
indica altresi' le informazioni da includere  nella  seconda  sezione
della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  9-ter
della direttiva 2007/36/CE.»; 
    l) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Il soggetto incaricato di effettuare  la  revisione  legale
del bilancio  verifica  l'avvenuta  predisposizione  da  parte  degli
amministratori della seconda sezione della relazione. 
  8-ter. Rimangono ferme  le  disposizioni  previste  in  materia  di
remunerazioni da normative di settore.». 
  2. Al Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,  dopo  la  sezione  I-bis,  e'  inserita  la
seguente: 
  «Sezione I-ter (Trasparenza degli  investitori  istituzionali,  dei
gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto) 
  Art. 124-quater (Definizioni e  ambito  applicativo).  -  1.  Nella
presente sezione si intendono per: 
  a) "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a
prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d); 
  b) "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione come definite alle lettere  u)  e  cc)  del  comma  1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in
uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attivita' di assicurazione
o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi  1
e 2, del medesimo decreto; 2)  i  fondi  pensione  con  almeno  cento
aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla  COVIP  e  che
rientrino tra quelli di cui agli  articoli  4,  comma  1,  e  12  del
decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  ovvero  tra  quelli
dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettivita' giuridica; 
  c) "consulente in materia di voto": un  soggetto  che  analizza,  a
titolo professionale e commerciale,  le  informazioni  diffuse  dalle
societa' e, se del  caso,  altre  informazioni  riguardanti  societa'
europee con azioni quotate nei mercati  regolamentati  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea nell'ottica di informare  gli  investitori
in relazione alle decisioni di voto  fornendo  ricerche,  consigli  o
raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto. 
  2. Le disposizioni previste nella  presente  sezione  si  applicano
agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi  che  investono
in societa' con  azioni  ammesse  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato  italiano  o  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. 
  3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti
in materia di voto si applicano ai soggetti: 
  a) aventi la sede legale in Italia; 
  b) aventi una  sede,  anche  secondaria,  in  Italia,  qualora  non
abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  Art.  124-quinquies  (Politica  di  impegno).  -  1.  Salvo  quanto
previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e  i  gestori  di
attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno  che
descriva le modalita' con cui  integrano  l'impegno  in  qualita'  di
azionisti nella loro strategia di investimento. La politica  descrive
le modalita' con cui monitorano le societa' partecipate su  questioni
rilevanti, compresi  la  strategia,  i  risultati  finanziari  e  non
finanziari nonche' i rischi, la  struttura  del  capitale,  l'impatto
sociale e ambientale  e  il  governo  societario,  dialogano  con  le
societa' partecipate, esercitano i diritti di voto  e  altri  diritti
connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con
i pertinenti portatori di  interesse  delle  societa'  partecipate  e
gestiscono  gli  attuali  e  potenziali  conflitti  di  interesse  in
relazione al loro impegno. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali
e i gestori di attivi comunicano  al  pubblico,  su  base  annua,  le
modalita' di attuazione di tale politica di impegno,  includendo  una
descrizione generale del comportamento di voto, una  spiegazione  dei
voti piu' significativi e del ricorso ai servizi  dei  consulenti  in
materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno  espresso  il
voto nelle assemblee generali delle societa' di cui sono azionisti  e
possono escludere i voti  ritenuti  non  significativi  in  relazione
all'oggetto della votazione o alle  dimensioni  della  partecipazione
nelle societa'. 
  3. Gli investitori istituzionali e i gestori di  attivi  forniscono
una  comunicazione  al  pubblico  chiara  e  motivata  delle  ragioni
dell'eventuale  scelta  di  non  adempiere  ad  una  o   piu'   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Gli investitori istituzionali e i gestori di  attivi  rispettano
le disposizioni relative ai conflitti  di  interessi  previste  dalle
discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno
adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1. 
  5. Le informazioni di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  sono  messe  a
disposizione del  pubblico  gratuitamente  sul  sito  internet  degli
investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso  altri
mezzi facilmente accessibili on-line. 
  6. Nel caso in cui i gestori  di  attivi  attuino  la  politica  di
impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto  per  conto
di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove  i  gestori
di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto. 
  Art.  124-sexies  (Strategia   d'investimento   degli   investitori
istituzionali  e  accordi  con  i  gestori  di  attivi).  -  1.   Gli
investitori istituzionali comunicano al  pubblico  in  che  modo  gli
elementi principali della loro strategia  di  investimento  azionario
sono coerenti con il profilo e la durata delle  loro  passivita',  in
particolare  delle  passivita'  a  lungo  termine,  e  in  che   modo
contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali
che investono per il tramite di  gestori  di  attivi,  come  definiti
all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al
pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo  di  gestione,
su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi: 
  a) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad
allineare la strategia e le decisioni di investimento  al  profilo  e
alla durata delle  passivita'  degli  investitori  istituzionali,  in
particolare delle passivita' a lungo termine; 
  b) le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi  a
prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni  relative
ai risultati finanziari e non finanziari  a  lungo  e  medio  termine
delle societa' partecipate e a impegnarsi con tali societa'  al  fine
di migliorarne i risultati a medio e lungo termine; 
  c) le modalita' con  cui  il  metodo  e  l'orizzonte  temporale  di
valutazione  dei  risultati  del  gestore  di   attivi   e   la   sua
remunerazione per l'attivita' di  gestione,  sono  in  linea  con  il
profilo e la durata delle passivita' dell'investitore  istituzionale,
in particolare delle passivita' a lungo termine, e tengono conto  dei
risultati assoluti a lungo termine; 
  d) le modalita' con cui  l'investitore  istituzionale  controlla  i
costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore  di  attivi,
nonche'  le  modalita'  con  cui  definisce  e  controlla  un  valore
prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo  intervallo  di
variazione; 
  e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi. 
  3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non
includa uno o  piu'  degli  elementi  indicati  nel  medesimo  comma,
l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e  articolato  le
ragioni di tale scelta. 
  4. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  messe  a
disposizione   del   pubblico   gratuitamente   sul   sito   internet
dell'investitore istituzionale o attraverso  altri  mezzi  facilmente
accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali,  sono  aggiornate
su base annua. 
  5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera  b),
n. 1), inseriscono tali informazioni nella  relazione  relativa  alla
solvibilita'  e  alla  condizione  finanziaria  di  cui  all'articolo
47-septies del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  Si
applicano altresi' gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies  del
medesimo decreto legislativo. 
  Art. 124-septies (Trasparenza  dei  gestori  di  attivi).  -  1.  I
gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori
istituzionali indicati all'articolo 2, lettera  e),  della  direttiva
2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi  di  cui  all'articolo
124-sexies, in  che  modo  la  loro  strategia  d'investimento  e  la
relativa attuazione  rispettano  tali  accordi  e  contribuiscono  al
rendimento a medio e lungo termine  degli  attivi  degli  investitori
istituzionali o dei fondi. 
  2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende: 
  a) le relazioni sui principali  rischi  a  medio  e  lungo  termine
associati agli  investimenti,  sulla  composizione  del  portafoglio,
sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso  ai  consulenti
in materia di  voto  ai  fini  delle  attivita'  di  impegno  e,  ove
applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito
nonche' il modo in cui quest'ultima viene  implementata  al  fine  di
perseguire le loro attivita' di impegno, in particolare in  occasione
delle assemblee generali delle societa' partecipate; 
  b) informazioni in merito all'eventuale adozione, e  alle  relative
modalita', di decisioni di investimento sulla base di una valutazione
dei risultati a medio e lungo  termine  delle  societa'  partecipate,
compresi i risultati non finanziari; 
  c) informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti  di
interessi in connessione con le attivita'  di  impegno  e  le  misure
adottate dai gestori di attivi per gestirli. 
  3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui  al
presente articolo, qualora le informazioni  richieste  siano  gia'  a
disposizione del pubblico. 
  4. Le informazioni di  cui  al  comma  1  sono  comunicate  con  la
relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di  investimento
di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico. 
  Art. 124-octies (Trasparenza dei consulenti in materia di voto).  -
1. I consulenti in materia  di  voto,  anche  al  fine  di  informare
adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilita'  delle  loro
attivita', pubblicano annualmente una relazione che  contenga  almeno
le seguenti informazioni in  relazione  all'elaborazione  delle  loro
ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto: 
  a) le caratteristiche essenziali delle metodologie  e  dei  modelli
applicati; 
  b) le principali fonti di informazione utilizzate; 
  c) le procedure messe in  atto  per  garantire  la  qualita'  delle
ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni  di  voto  nonche'  le
qualifiche del personale coinvolto; 
  d)  le  modalita'  con  cui,  eventualmente,  tengono  conto  delle
condizioni normative e del mercato nazionale nonche' delle condizioni
specifiche delle societa'; 
  e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto  applicate
per ciascun mercato; 
  f) la portata e la natura del dialogo, se  del  caso,  intrattenuto
con le societa' oggetto delle loro  ricerche,  dei  loro  consigli  o
delle loro raccomandazioni di voto e con  i  portatori  di  interesse
della societa'; 
  g) la politica  relativa  alla  prevenzione  e  alla  gestione  dei
potenziali conflitti di interesse; 
  h) l'eventuale  adesione  ad  un  codice  di  comportamento  ovvero
l'illustrazione in maniera chiara  e  motivata  delle  ragioni  della
mancata adesione. I consulenti in materia di voto che  aderiscono  ad
un  codice  di   comportamento   riferiscono   altresi'   in   merito
all'applicazione  di  tale  codice,  anche   con   riferimento   alle
informazioni  richieste  dalle   lettere   precedenti,   specificando
l'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni  del  codice,
le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate. 
  2. La  relazione  indicata  al  comma  1  e'  resa  disponibile  al
pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in  materia
di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione. 
  3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli  114,
commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere a), b) e c). 
  4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito  dello  svolgimento
del servizio richiesto, individuano e  comunicano  senza  indugio  ai
loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale  o  potenziale  o
relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro
ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le
azioni intraprese per eliminare, attenuare o  gestire  gli  eventuali
conflitti di interesse reali o potenziali. 
  Art. 124-novies (Poteri regolamentari). - 1. La Consob, sentite  la
Banca d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP,  disciplina  con  regolamento
termini  e  modalita'  della  comunicazione,  prevista  dall'articolo
124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei  gestori  di
attivi. 
  2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento
termini e modalita' di pubblicazione della politica  di  impegno  dei
gestori di attivi, delle modalita' di attuazione della stessa e degli
ulteriori elementi informativi, di  cui  all'articolo  124-quinquies,
commi 1, 2 e 3. 
  3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo
le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti
vigilati dalle medesime  autorita',  i  termini  e  le  modalita'  di
pubblicazione delle seguenti informazioni: 
  a) la politica  di  impegno  degli  investitori  istituzionali,  le
modalita' di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di  cui
all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3; 
  b) gli elementi della strategia di investimento azionario  adottata
dagli investitori  istituzionali  o  dell'accordo  stipulato  con  il
gestore di attivi e gli elementi  informativi,  di  cui  all'articolo
124-sexies, commi 1, 2 e 3. 
    4. La  Consob  detta  con  regolamento  termini  e  modalita'  di
pubblicazione da parte  dei  consulenti  in  materia  di  voto  della
relazione indicata all'articolo 124-octies.». 
  3. All'articolo 125-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 2, e' aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  La
societa' trasmette ai depositari centrali, con le modalita'  indicate
nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma  4-bis,  le
informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate
con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3.». 
  4. All'articolo 127-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis L'avviso  di
convocazione indica il termine entro il quale le domande poste  prima
dell'assemblea devono pervenire alla societa'. Il  termine  non  puo'
essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data
dell'assemblea in  prima  o  unica  convocazione,  ovvero  alla  data
indicata  nell'articolo  83-sexies,  comma  2,  qualora  l'avviso  di
convocazione preveda che la societa' fornisca, prima  dell'assemblea,
una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le  risposte
sono fornite almeno due giorni prima  dell'assemblea  anche  mediante
pubblicazione  in  una  apposita  sezione  del  sito  internet  della
societa' e la titolarita' del diritto di voto puo'  essere  attestata
anche successivamente all'invio delle domande purche' entro il  terzo
giorno successivo alla data indicata nell'articolo  83-sexies,  comma
2.». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il   testo   dell'articolo   123-ter   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 123-ter (Relazione sulla politica in  materia  di
          remunerazione e sui  compensi  corrisposti).  -  1.  Almeno
          ventuno giorni prima  della  data  dell'assemblea  prevista
          dall'articolo  2364,  secondo   comma,   o   dell'assemblea
          prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del  codice
          civile,  le  societa'  con   azioni   quotate   mettono   a
          disposizione del pubblico una relazione sulla  politica  di
          remunerazione e sui compensi corrisposti,  presso  la  sede
          sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita'
          stabilite dalla CONSOB con regolamento. 
              2.  La  relazione  e'  articolata  nelle  due   sezioni
          previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata  dal  consiglio  di
          amministrazione. Nelle societa'  che  adottano  il  sistema
          dualistico la  relazione  e'  approvata  dal  consiglio  di
          sorveglianza,  su  proposta,  limitatamente  alla   sezione
          prevista  dal  comma  4,  lettera  b),  del  consiglio   di
          gestione. 
              3. La prima sezione della relazione sulla  illustra  in
          modo chiaro e comprensibile: 
                a)  la  politica  della  societa'   in   materia   di
          remunerazione    dei    componenti    degli    organi    di
          amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
          responsabilita'   strategiche   con   riferimento    almeno
          all'esercizio successivo e, fermo restando quanto  previsto
          dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti  degli
          organi di controllo; 
                b)  le  procedure   utilizzate   per   l'adozione   e
          l'attuazione di tale politica. 
              3-bis. La politica di remunerazione  contribuisce  alla
          strategia aziendale, al  perseguimento  degli  interessi  a
          lungo  termine  e  alla  sostenibilita'  della  societa'  e
          illustra il modo in cui  fornisce  tale  contributo.  Fermo
          quanto previsto dal comma 3-ter, le  societa'  sottopongono
          al voto dei soci la politica di  remunerazione  di  cui  al
          comma  3  con  la  cadenza  richiesta  dalla  durata  della
          politica definita ai sensi  del  comma  3,  lettera  a),  e
          comunque almeno ogni tre anni o in occasione  di  modifiche
          della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi
          solo in conformita' con la  politica  di  remunerazione  da
          ultimo approvata  dai  soci.  In  presenza  di  circostanze
          eccezionali le societa'  possono  derogare  temporaneamente
          alla politica di remunerazione, purche' la  stessa  preveda
          le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo'
          essere applicata e specifichi gli elementi della politica a
          cui  si  puo'  derogare.  Per  circostanze  eccezionali  si
          intendono  solamente  situazioni  in  cui  la  deroga  alla
          politica  di  remunerazione  e'  necessaria  ai  fini   del
          perseguimento degli  interessi  a  lungo  termine  e  della
          sostenibilita' della  societa'  nel  suo  complesso  o  per
          assicurarne la capacita' di stare sul mercato. 
              3-ter. La deliberazione prevista  dal  comma  3-bis  e'
          vincolante. Qualora l'assemblea dei  soci  non  approvi  la
          politica di remunerazione sottoposta al voto ai  sensi  del
          comma  3-bis   la   societa'   continua   a   corrispondere
          remunerazioni  conformi  alla  piu'  recente  politica   di
          remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'
          continuare  a  corrispondere  remunerazioni  conformi  alle
          prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci  una
          nuova politica di remunerazione al piu' tardi in  occasione
          della successiva  assemblea  prevista  dall'articolo  2364,
          secondo  comma,  o  dell'assemblea  prevista  dall'articolo
          2364-bis, secondo comma, del codice civile. 
              4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e
          comprensibile e, nominativamente  per  i  componenti  degli
          organi di  amministrazione  e  di  controllo,  i  direttori
          generali e in forma aggregata, salvo  quanto  previsto  dal
          regolamento emanato ai sensi del comma 8, per  i  dirigenti
          con responsabilita' strategiche: 
                a) fornisce un'adeguata rappresentazione di  ciascuna
          delle voci che  compongono  la  remunerazione,  compresi  i
          trattamenti previsti in caso di cessazione dalla  carica  o
          di risoluzione del rapporto di  lavoro,  evidenziandone  la
          coerenza con la  politica  della  societa'  in  materia  di
          remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; 
                b) illustra  analiticamente  i  compensi  corrisposti
          nell'esercizio di  riferimento  a  qualsiasi  titolo  e  in
          qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate  o
          collegate, segnalando le eventuali componenti dei  suddetti
          compensi  che  sono  riferibili  ad  attivita'  svolte   in
          esercizi   precedenti   a   quello   di   riferimento    ed
          evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in  uno
          o piu' esercizi successivi a fronte  dell'attivita'  svolta
          nell'esercizio di riferimento, eventualmente  indicando  un
          valore  di  stima  per  le  componenti  non  oggettivamente
          quantificabili nell'esercizio di riferimento. 
              b-bis) illustra come la societa' ha  tenuto  conto  del
          voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della
          relazione. 
              5. Alla relazione sono allegati  i  piani  di  compensi
          previsti dall'articolo 114-bis  ovvero  e'  indicata  nella
          relazione la sezione del sito Internet della societa'  dove
          tali documenti sono reperibili. 
              6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
          2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,
          e dall'articolo 114-bis,  l'assemblea  convocata  ai  sensi
          dell'articolo 2364,  secondo  comma,  ovvero  dell'articolo
          2364-bis, secondo comma, del  codice  civile,  delibera  in
          senso favorevole o contrario sulla  seconda  sezione  della
          relazione prevista dal comma 4.  La  deliberazione  non  e'
          vincolante. L'esito della votazione e' posto a disposizione
          del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2. 
              7. La Consob con regolamento,  adottato  sentite  Banca
          d'Italia  e  Ivass   per   quanto   concerne   i   soggetti
          rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto  previsto
          dalla normativa europea di settore, indica le  informazioni
          da includere nella  prima  sezione  della  relazione  e  le
          caratteristiche  di  tale  politica  in   conformita'   con
          l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel  rispetto
          di quanto previsto dal paragrafo  3  della  raccomandazione
          2004/913/CE  e  dal  paragrafo  5   della   raccomandazione
          2009/385/CE. 
              8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi  del
          comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella
          seconda sezione della relazione,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9-ter della direttiva 2007/36/CE. La
          CONSOB puo': 
                a)  individuare  i  dirigenti   con   responsabilita'
          strategiche per i quali le  informazioni  sono  fornite  in
          forma nominativa; 
                b)  differenziare  il  livello  di  dettaglio   delle
          informazioni in funzione della dimensione della societa'. 
              8-bis.  Il  soggetto  incaricato   di   effettuare   la
          revisione   legale   del   bilancio   verifica   l'avvenuta
          predisposizione da parte degli amministratori della seconda
          sezione della relazione. 
              8-ter. Rimangono  ferme  le  disposizioni  previste  in
          materia di remunerazioni da normative di settore.».