Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti  dal
recupero dei prodotti assorbenti per  la  persona  (PAP)  cessano  di
essere qualificati come rifiuto e  sono  qualificati  come  plastiche
eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto  o  a
basso contenuto di SAP, se risultano conformi  ai  requisiti  tecnici
generali di cui all'allegato 1  e  ai  rispettivi  requisiti  tecnici
specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4. 
 
          Note all'art. 3: 
 
               - Il testo dell'articolo 184-ter  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 1.