Art. 3 
 
 
                         Segretario generale 
 
  1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.
Assicura  il  coordinamento  dell'azione   amministrativa,   provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina  gli  uffici  e  le  attivita'  del
Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e  ne  riferisce
periodicamente al Ministro. 
  2. Il Segretario generale puo'  avvalersi  di  un  vice  Segretario
generale, al quale e' attribuito, nei limiti della dotazione organica
di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico  dirigenziale
di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis  o
6, del medesimo articolo 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche  ad
un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice  Segretario
generale  esercita  le  funzioni  vicarie  in  caso  di   assenza   o
impedimento  del  Segretario  generale,  nonche'  le  altre  funzioni
eventualmente  stabilite  dal  provvedimento  di  nomina.   Il   vice
Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale
degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma  restando
l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata al Segretario
generale per garantire l'unitarieta' dell'azione  amministrativa  del
Ministero. 
  3. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  comma  1,  il  Segretario
generale: 
    a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le
attivita' del Ministero  in  tutte  le  materie  di  competenza,  con
particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al
bilancio e al  controllo  di  gestione,  nonche'  all'attivazione  di
sinergie  con  gli   enti   vigilati,   all'organizzazione   e   alla
pianificazione generale  delle  attivita'  del  Ministero,  anche  in
materia di promozione delle buone prassi e  delle  pari  opportunita'
sia all'interno che nei confronti delle categorie nei  confronti  dei
quali ricadono le politiche del Ministero; 
    b)  coordina  le   Direzioni   generali   competenti,   ai   fini
dell'assunzione delle determinazioni sugli  interventi  di  carattere
trasversale  anche  attraverso  la   convocazione   periodica   della
conferenza dei direttori generali; 
    c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e  sul  buon  andamento
complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti vigilati,  partecipati
o controllati; 
    d)  coordina  le   attivita'   di   programmazione   e   verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi  incluso  il  piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le  direzioni  generali  e  con
l'organismo indipendente di valutazione; 
    e) coordina le attivita'  istruttorie  funzionali  all'attuazione
dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli
obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione  generale
per  le  risorse,  l'organizzazione,  i  sistemi  informativi  e   il
bilancio; 
    f) sviluppa la programmazione delle  attivita'  e  dei  processi,
l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la  circolazione
delle informazioni e delle esperienze, promuovendo  anche  gruppi  di
lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi  che  richiedono  il
contributo di piu' strutture operative; 
    g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti  a  stati  di
crisi, anche internazionali,  affrontati  dalle  Direzioni  generali,
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
    h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e  le  Direzioni  generali  competenti  per  materia,  i
rapporti del Ministero con soggetti pubblici  e  privati  di  livello
sovranazionale  ed  internazionale  e  con  gli  organi   dell'Unione
europea; 
    i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e le  Direzioni  generali  competenti  per  materia,  le
attivita'  del  Ministero  che  abbiano  rilievo  internazionale   ed
europeo; 
    l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le
azioni del Ministero in materia statistica; 
    m)  assicura   il   collegamento   funzionale   con   l'Organismo
indipendente di valutazione  di  cui  all'articolo  14,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  con  il  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge  6
novembre 2012, n. 190; 
    n) predispone  e  cura  gli  atti  del  Ministro  finalizzati  al
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; 
    o) propone al Ministro,  nelle  more  del  perfezionamento  degli
incarichi  di  conferimento   della   titolarita'   dei   centri   di
responsabilita'  amministrativa,  l'adozione  di   provvedimenti   di
attribuzione  della  reggenza  ad  interim  dei  medesimi  centri  di
responsabilita', al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuita'
dell'azione amministrativa delle Direzioni generali; 
    p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti  la
predisposizione,  l'attuazione  e  il  monitoraggio  del   Piano   di
rafforzamento  amministrativo  dei  programmi   operativi   nazionali
cofinanziati dai fondi comunitari di cui e' titolare il Ministero; 
    q)  promuove  e  assicura  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei
risultati degli enti e societa' vigilati e partecipati dal  Ministero
con modalita' che consentano  la  piena  conoscenza  delle  attivita'
svolte dagli enti e dalle societa' stesse; 
    r)  promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni   generali
competenti per materia, le  attivita'  di  vigilanza,  nei  confronti
della societa' Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.  e  connessi  adempimenti,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e del Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici; 
    s)  promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni   generali
competenti per materia, le attivita' di vigilanza sull'Ente nazionale
per il microcredito, sul Banco nazionale di  prova  per  le  armi  da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione  Valore
Italia fino alla chiusura della relativa  liquidazione  disposta  dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    t)  promuove  e  assicura,  coordinando  le  Direzioni   generali
competenti per materia, funzioni  di  vigilanza  sui  seguenti  enti:
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane - ICE, Agenzia nazionale per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione  Ugo
Bordoni; 
    u) promuove e coordina le attivita' di vigilanza, delle Direzioni
generali competenti, sull'Ente italiano di accreditamento  (ACCREDIA)
su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino  alla  chiusura  della
relativa  liquidazione  disposta  dal  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico del 25 ottobre 2016; 
    v) assicura il  funzionamento  della  struttura  di  supporto  al
Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    z) assicura il  funzionamento  della  struttura  di  supporto  al
Responsabile della protezione  dei  dati  ai  sensi  del  regolamento
europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei  dati)
in  coordinamento  con  la  competente  Direzione  generale  di   cui
all'articolo 15; 
    aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e  negativi  di
competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia  o  ritardo,
anche nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, da parte  dei  direttori
generali ne sollecita  l'attivita'  e  propone  al  Ministro,  tra  i
direttori generali del Ministero, la nomina del titolare  del  potere
sostitutivo; 
    bb) coordina le attivita' delle Direzioni generali competenti per
le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni
ed informazioni concernenti  le  operazioni  sospette  ai  sensi  del
decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231. 
  4. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, e si articola  in  sei  uffici  dirigenziali  di
livello non generale. 
  5. Per lo svolgimento delle sue funzioni,  il  Segretario  generale
puo'  disporre  accertamenti  ispettivi  avvalendosi   di   personale
dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso  di
titoli ed esperienze adeguate. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).-  1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.   593,   il   numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
          cui le  strutture  di  primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
              «Art. 10 (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                a) entro il 31 gennaio, il Piano  della  performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) entro il 30 giugno,  la  Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              1-bis.  Per  gli  enti  locali,   ferme   restando   le
          previsioni di cui all'art. 169, comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui all'art.  227
          del citato decreto legislativo. 
              1-ter. Il Piano della performance di cui  al  comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera   c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali). - (Omissis). 
              2.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato  dello  stesso  ,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190,
          vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 460 a  463,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2007)»: 
              «460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia  Spa  assume   la
          denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa'  a
          capitale interamente pubblico. Il Ministro  dello  sviluppo
          economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
          gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
          organizzazione  interna,  il  documento   previsionale   di
          gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          individuati gli atti di gestione ordinaria e  straordinaria
          della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
          che, ai fini della loro efficacia e validita',  necessitano
          della preventiva approvazione ministeriale. 
              461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
          direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo   economico,   la
          Societa' di cui al comma 460 predispone entro il  31  marzo
          2007 un piano di riordino e di  dismissione  delle  proprie
          partecipazioni societarie, nei settori  non  strategici  di
          attivita'. Il predetto piano di riordino e  di  dismissione
          dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 (226)il numero
          delle societa' controllate sia ridotto a non piu'  di  tre,
          nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche  tramite
          una societa' veicolo,  delle  partecipazioni  di  minoranza
          acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
          con le regioni interessate  anche  tramite  la  cessione  a
          titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
          pubbliche delle  relative  partecipazioni.  Le  conseguenti
          operazioni    di    riorganizzazione,    nonche'     quelle
          complementari e strumentali sono esenti da imposte  dirette
          e indirette e da tasse. 
              462. All'art. 8, comma 1, della legge 1°  agosto  2002,
          n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali». 
              463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, comma 5, le  parole:  «,  regionali  e
          locali» sono soppresse; 
                b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6.  I  diritti  dell'azionista  in  riferimento   alla
          societa' Sviluppo  Italia  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
          Parlamento»; 
                c) all'art.  2,  dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «6-bis. Un magistrato della Corte dei  Conti,  nominato
          dal Presidente della  Corte  stessa,  assiste  alle  sedute
          degli  organi  di  amministrazione  e  di  revisione  della
          Societa'»; 
                d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. -  1.  La  societa'  presenta  annualmente  al
          Ministero dello  sviluppo  economico  una  relazione  sulle
          attivita' svolte ai fini  della  valutazione  di  coerenza,
          efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere»". 
              - Si riporta il titolo del decreto legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 135: 
                «Disposizioni urgenti per la  revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario». 
              - Per i riferimenti alla 21 novembre 2007, n. 231, vedi
          nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279  recante  «Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato»: 
              «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».