Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli
14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
valutati in euro 24.826 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a
decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e  17  del  Trattato  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 26.126 annui  a
decorrere dall'anno  2019,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850  annui  a  decorrere  dall'anno
2019,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.