ARTICOLO 3 Motivi di Rifiuto Obbligatori L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto; d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; e) se, per il reato oggetto della richiesta di' estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto; f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.