(Trattato di Estradizione-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
 
                    Motivi di Rifiuto Obbligatori 
 
  L'estradizione non e' concessa: 
       a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato  dallo
Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a  un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 
            1) l'omicidio o altro reato contro la vita,  l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro
della sua famiglia; 
            2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
       b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la
richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o
punire la persona richiesta per motivi di  razza,  sesso,  religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la
posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
       c) se il  reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta
potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una  pena  vietata
dalla legge dello Stato Richiesto; 
       d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per  ritenere  che,
nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata  sottoposta  o
sara'  sottoposta,  per  il  reato  per   il   quale   e'   domandata
l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il  rispetto  dei
diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele,  inumano,
degradante o qualsiasi altra azione od omissione  che  violi  i  suoi
diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto
in  contumacia  non  costituisce  di  per  se'  motivo   di   rifiuto
dell'estradizione; 
       e) se, per il reato oggetto della richiesta di'  estradizione,
la persona richiesta e' stata gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti dello Stato Richiesto; 
       f) se, per il reato per il quale e' domandata  l'estradizione,
e' intervenuta nello  Stato  Richiesto  amnistia,  indulto  o  grazia
ovvero prescrizione o altra causa di estinzione  del  reato  o  della
pena; 
       g) se il  reato  per  il  quale  e'  domandata  l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato
Richiesto; 
       h) se lo Stato  Richiesto  ha  concesso  asilo  politico  alla
persona richiesta; 
       i) se lo Stato Richiesto  ritiene  che  la  concessione  della
estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine
pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero  determinare
conseguenze  contrastanti  con  i  principi  fondamentali  della  sua
legislazione nazionale.