ARTICOLO 3 Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente; (d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia' pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 3. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.