(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
 
                  Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 
 
  1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare,  in  tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza richiesta: 
       (a) se la richiesta di assistenza e'  contraria  alla  propria
legislazione nazionale  o  non  e'  conforme  alle  disposizioni  del
presente Trattato; 
       (b) se la  richiesta  si  riferisce  ad  un  reato  di  natura
politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine  non
si considerano reati politici: 
            i) l'omicidio o altro reato contro la vita,  l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro
della sua famiglia; 
            ii) i reati di terrorismo e  qualsiasi  altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
       (c) se la  richiesta  si  riferisce  ad  un  reato  di  natura
esclusivamente  militare,  ai   sensi   delle   leggi   dello   Stato
Richiedente; 
       (d) se il reato per cui  si  procede  e'  punito  dallo  Stato
Richiedente con una pena di specie vietata dalla  legge  dello  Stato
Richiesto; 
       (e) se ha fondati motivi per  ritenere  che  la  richiesta  e'
avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o  promuovere  altre
azioni nei confronti di una persona per  motivi  attinenti  a  razza,
sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche  ovvero  che  la
posizione di tale persona  possa  essere  pregiudicata  per  uno  dei
suddetti motivi; 
       (f) se ha gia' in corso un  procedimento  penale,  o  ha  gia'
pronunciato una  sentenza  definitiva,  nei  confronti  della  stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta  di
assistenza giudiziaria; 
       (g)  se  ritiene  che  l'esecuzione   della   richiesta   puo'
compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od
altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze
contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione
nazionale. 
  2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di
assistenza se la stessa interferisce con un  procedimento  penale  in
corso nello Stato Richiesto. 
  3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo
Stato Richiesto ha la facolta'  di  valutare  se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi  dell'Articolo  4  del
presente Trattato, si consultano e, se lo Stato  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
  3. Quando  lo  Stato  Richiesto  rifiuta  o   rinvia   l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente  delle  ragioni
del suo rifiuto o del rinvio.