Art. 3 
 
                    Modificazioni all'articolo 3 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «comma  1»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento  ragionevole
cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera b), le parole  «disabilita'  certificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  ai
fini dell'inclusione scolastica»; 
      2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle
seguenti  parole:  «accertata  condizione  di  disabilita'  ai   fini
dell'inclusione scolastica»; 
    c) al comma 4: 
      1) le parole «permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»  sono  sostituite
dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3»,  sono
inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»; 
      2) le parole «in coerenza  con  le  mansioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»; 
      3) dopo le parole  «del  presente  decreto»  sono  inserite  le
seguenti: «come definite dal CCNL,  comparto  istruzione  e  ricerca,
vigente,»; 
      4)  le  parole  «fermi  restando  gli»  sono  sostitute   dalle
seguenti: «nel rispetto comunque degli»; 
    d) al comma 5: 
      1)  la  parola   «locali»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«territoriali»; 
      2)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  gli
interventi necessari per garantire l'assistenza di  loro  competenza,
inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  dall'articolo
139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  secondo
le  modalita'  attuative  e   gli   standard   qualitativi   previsti
nell'accordo di  cui  al  comma  5-bis,  ferme  restando  le  diverse
competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma
2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto
Istruzione e Ricerca, vigente»; 
      3) alla  lettera  c),  le  parole  «degli  spazi  fisici»  sono
sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva  e  comunicativa
degli spazi e degli strumenti»; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Con  accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono  definite  le  modalita'  attuative
degli interventi e dei servizi di cui alle lettere  a),  b),  c)  del
comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per  l'individuazione  e
l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili,  del  fabbisogno
di servizi, delle strutture e delle  risorse  professionali,  nonche'
gli standard qualitativi relativi alle predette lettere. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo  Stato,  le
          Regioni e gli Enti locali,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
          per l'inclusione scolastica delle bambine  e  dei  bambini,
          delle alunne e degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli
          studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto  conto  del
          principio di accomodamento ragionevole cosi' come  definito
          dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi
          della legge 3 marzo 2009, n. 18. 
              2.    Lo    Stato    provvede,    per    il     tramite
          dell'Amministrazione scolastica: 
                a) all'assegnazione nella scuola statale dei  docenti
          per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
          all'educazione  e  all'istruzione  delle  bambine   e   dei
          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e
          degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1; 
                b)  alla  definizione  dell'organico  del   personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,
          tra i criteri per il riparto delle  risorse  professionali,
          della presenza di  bambine  e  bambini,  alunne  e  alunni,
          studentesse  e  studenti  con   accertata   condizione   di
          disabilita' ai  fini  dell'inclusione  scolastica  iscritti
          presso  ciascuna  istituzione  scolastica  statale,   fermo
          restando  il  limite  alla  dotazione   organica   di   cui
          all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                c) all'assegnazione, nell'ambito del  personale  ATA,
          dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per
          lo svolgimento  dei  compiti  di  assistenza  previsti  dal
          profilo  professionale,  tenendo  conto  del  genere  delle
          bambine e dei bambini, delle alunne e degli  alunni,  delle
          studentesse e degli  studenti,  nell'ambito  delle  risorse
          umane  disponibili  e  assegnate  a  ciascuna   istituzione
          scolastica; 
                d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
          parametrato al numero delle bambine e  dei  bambini,  delle
          alunne e degli alunni, delle studentesse e  degli  studenti
          con  disabilita'  accolti  ed  alla  relativa   percentuale
          rispetto al numero complessivo dei frequentanti. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite
          le modalita' per l'attuazione di quanto previsto  al  comma
          2,  lettere  b)  e  c),   anche   apportandole   necessarie
          modificazioni  al  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119,  e
          successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
          parametri di riparto dell'organico del personale ATA. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  con  intesa  in  sede   di
          Conferenza   Unificata   ai   sensi   dell'articolo   3   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  sono  individuati  i  criteri  per  una   progressiva
          uniformita'  su  tutto  il   territorio   nazionale   della
          definizione  dei  profili   professionali   del   personale
          destinato  all'assistenza  per   l'autonomia   e   per   la
          comunicazione  personale,   ferme   restando   le   diverse
          competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo
          3, comma 2, lettera c), come definite  dal  CCNL,  comparto
          istruzione  e  ricerca,  vigente,   anche   attraverso   la
          previsione di  specifici  percorsi  formativi  propedeutici
          allo  svolgimento  dei  compiti  assegnati,  nel   rispetto
          comunque degli ambiti di  competenza  della  contrattazione
          collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
          all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, e delle altre risorse al medesimo fine  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              5. Gli Enti  territoriali,  nel  rispetto  del  riparto
          delle competenze  previsto  dall'articolo  1,  comma  85  e
          seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo
          1, comma  947,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
          provvedono  ad  assicurare,  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili: 
                a)   gli   interventi   necessari    per    garantire
          l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del
          personale, come previsto dall'articolo 13, comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'  dall'articolo  139,
          comma 1, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
          secondo le modalita' attuative e gli  standard  qualitativi
          previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando
          le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di  cui
          all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente  decreto,
          come definite dal  CCNL,  comparto  Istruzione  e  Ricerca,
          vigente; 
                b)  i  servizi  per  il  trasporto  per  l'inclusione
          scolastica,  come  garantiti  dall'articolo  8,  comma   1,
          lettera g),  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ed
          esercitati secondo il riparto  delle  competenze  stabilito
          dall'articolo   26   della    medesima    legge,    nonche'
          dall'articolo  139,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
                c) l'accessibilita' e la  fruibilita'  fisica,  senso
          percettiva e comunicativa degli  spazi  e  degli  strumenti
          delle istituzioni scolastiche statali di  cui  all'articolo
          8, comma 1, lettera c), della legge  5  febbraio  1992,  n.
          104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
              5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata,  da
          perfezionare entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  definite  le
          modalita' attuative degli interventi e dei servizi  di  cui
          alle lettere a), b),  c)  del  comma  5,  ivi  comprese  le
          modalita' e le sedi per l'individuazione  e  l'indicazione,
          nei limiti delle risorse  disponibili,  del  fabbisogno  di
          servizi, delle strutture  e  delle  risorse  professionali,
          nonche' gli standard  qualitativi  relativi  alle  predette
          lettere. 
              6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e  dell'articolo
          13, comma 1, lettera b), della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104, lo Stato, le Regioni e gli  Enti  locali  garantiscono
          l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi  didattici  e
          degli  strumenti  tecnologici  e  digitali  necessari   per
          l'inclusione scolastica.».