Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'articolo  2,  valutati  in  5,3
milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni
di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro
nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6  milioni  di  euro  nel
2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,
12,1 milioni di euro  nel  2028  e  12,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2029, si provvede: 
    a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9  milioni  di  euro
nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3  milioni  di  euro  nel
2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro  nel  2025,
11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,  12,1
milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal
2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.