Art. 3 Individuazione dei dirigenti e preposti 1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per: a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita' organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita' lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (Omissis). d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (Omissis).».