Art. 3. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2020,  in  58.000
milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  23.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2020, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle attivita' di  cui  all'articolo  11-  quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2020,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900
milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della spesa sanitaria  »,  nell'ambito  della  missione  «  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2020,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno  e  della  difesa  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2020,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del  debito  statale
», nell'ambito della missione « Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  11. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2020,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831,  iscritto  nel  programma  «
Prevenzione  e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi  fiscali  »,  nell'ambito   della   missione   «   Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica
», nonche' nel programma « Concorso della  Guardia  di  finanza  alla
sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  12. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ragioniere  generale  dello  Stato,  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni medesime. 
  14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto, delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2020,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «  Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio  »,  nell'ambito  della  missione  «  Politiche   economico-
finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza  pubblica  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato relative alla gestione liquidatoria  del  Fondo  gestione
istituti  contrattuali   lavoratori   portuali   ed   alla   gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP),
dalle singole federazioni sportive nazionali,  dalle  regioni,  dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita'  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo  della  guardia  di
finanza.