Art. 3 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»; b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020». 3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021». 4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». 5. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, cosi' come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.».