Art. 3 
 
           Commissione tecnico operativa interministeriale 
                        per l'accreditamento 
 
  1.  Per  l'espletamento  delle  procedure  di   accreditamento   e'
costituita  una  Commissione   tecnico-operativa   interministeriale,
composta  da  esperti  designati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. 
  2. La Commissione esprime motivati pareri in merito alle  richieste
di accreditamento, accertando  l'appartenenza  dei  richiedenti  alle
categorie di cui all'art. 2, comma 1, e la sussistenza dei  requisiti
per l'accreditamento previsti dall'art. 2, comma 2. 
  3.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano   compensi,
indennita', gettoni di presenza o emolumenti  comunque  denominati  o
rimborsi di qualsiasi genere. 
  4. I componenti della Commissione non devono  incorrere  in  alcuna
delle  cause  di   incompatibilita'   e   inconferibilita'   previste
dall'ordinamento vigente.