Art. 3 Commissione tecnico operativa interministeriale per l'accreditamento 1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e' costituita una Commissione tecnico-operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. La Commissione esprime motivati pareri in merito alle richieste di accreditamento, accertando l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, e la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dall'art. 2, comma 2. 3. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati o rimborsi di qualsiasi genere. 4. I componenti della Commissione non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilita' e inconferibilita' previste dall'ordinamento vigente.