Art. 3 Modalita' di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento 1. Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonche' alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente decreto. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ARERA adotta disposizioni per integrare la propria regolazione del dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita' delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle esigenze dei veicoli per la mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale. La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed anche con valenza piu' generale, le modalita' con le quali i distributori utilizzano le UVAM per esigenze di esercizio della propria rete, stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA. 3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del comma 2, sono definite possibili modalita' semplificate per i punti di ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali il gestore delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per il loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi. In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo principi di semplicita' ed economicita', che i dispositivi ed i misuratori installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione generale ovvero a quelle gia' inserite nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.