Art. 3 
 
               Modalita' di partecipazione al mercato 
                  per il servizio di dispacciamento 
 
  1. Le infrastrutture di ricarica  partecipano  al  mercato  per  il
servizio di  dispacciamento  nonche'  alla  fornitura  a  termine  di
risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite  le  UVAM,  alle
condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017  e  successive
modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente
decreto. 
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
ARERA adotta disposizioni per integrare la  propria  regolazione  del
dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i  requisiti
minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio,  compresi
i servizi di breve durata ed a risposta rapida,  consentano  adeguata
partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto  delle
caratteristiche e della  specificita'  delle  stesse  infrastrutture,
incluse le domestiche, nonche' delle  esigenze  dei  veicoli  per  la
mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno
nel caso di  UVAM  costituite  esclusivamente  da  infrastrutture  di
ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere
ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale. 
  La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed  anche
con valenza piu' generale, le modalita' con le quali  i  distributori
utilizzano le UVAM per esigenze  di  esercizio  della  propria  rete,
stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA. 
  3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del  comma
2, sono definite possibili modalita'  semplificate  per  i  punti  di
ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali  il  gestore
delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per  il
loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi. 
  In collaborazione con il Comitato elettrico  italiano  (CEI),  sono
inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo  principi
di semplicita' ed economicita', che i  dispositivi  ed  i  misuratori
installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle
infrastrutture  di  ricarica,  devono   possedere   ai   fini   della
partecipazione al mercato per il  servizio  di  dispacciamento  e  le
eventuali apparecchiature di  misura,  ulteriori  rispetto  a  quelle
previste dalla regolazione generale ovvero  a  quelle  gia'  inserite
nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili  a  tal  fine,  ferma
restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero
di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.