Art. 3 Ripartizione degli spazi di comunicazione politica 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul tema referendario nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari al quesito referendario. 2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando altresi' un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Qualora alle trasmissioni di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, almeno una persona per ciascuna opzione di voto deve essere scelta tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 3. L'eventuale rinuncia a partecipare di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia. 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. 5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'. 6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento. 7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del testo unico. 8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.