Art. 3 
 
  1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a
decorrere dalla data odierna. 
  La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 267