Art. 3 
 
 
                    Applicazione del lavoro agile 
 
  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via
automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree
considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o
locale  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalle   menzionate
disposizioni  e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi
previsti. 
  2. Qualora si verifichino le condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
obblighi di informativa di cui all'art.  23  della  legge  22  maggio
2017, n. 81, sono  resi  in  via  telematica  anche  ricorrendo  alla
documentazione resa  disponibile  sul  sito  dell'Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro.