Art. 3 
 
           Attivita' del volontariato di protezione civile 
 
  1. Al fine di garantire idonea copertura  al  personale  volontario
impiegato nelle attivita' finalizzate alla  gestione  dell'emergenza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad  utilizzare
polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre  i  limiti  previsti
dai contratti in essere. 
  2. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
630 del 3 febbraio 2020.