Art. 3 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la  parola  «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»; 
  b) le parole «fino al 30  settembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; 
  c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite  dalle  seguenti  «31
ottobre 2020». 
  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020». 
  ((5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,
approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,
completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa  presentazione  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel  2016  e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  30
giugno 2022, previa presentazione  della  SCIA  parziale  al  Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il  31  dicembre   2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17
          del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1. - 4-ter. (Omissis) 
                4-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  4-bis  e
          4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2020. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 594 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «594.  I  termini  di  presentazione  della   domanda
          previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20  novembre
          2017,  n.  167,  per  la  concessione  dell'indennizzo   da
          corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6
          della stessa legge,  nonche'  i  termini  di  presentazione
          della domanda previsti dall'articolo  13,  comma  2,  della
          legge  7  luglio  2016,  n.   122,   per   la   concessione
          dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di  lesione
          personale gravissima ai sensi  dell'articolo  583,  secondo
          comma, del codice penale  e  di  deformazione  dell'aspetto
          della persona mediante lesioni permanenti al viso ai  sensi
          dell'articolo  583-quinquies  del   codice   penale,   sono
          riaperti e prorogati, a  pena  di  decadenza,  fino  al  31
          dicembre 2020. Tuttavia, per i  soggetti  in  relazione  ai
          quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano  ancora
          sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di  cui  agli
          articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016,  il
          termine per  la  presentazione  della  domanda  di  accesso
          all'indennizzo e' quello di cui al  comma  2  del  predetto
          articolo 13.» 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155  (Misure
          urgenti per il contrasto  del  terrorismo  internazionale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Nuove   norme   per   il   potenziamento
          dell'attivita' informativa). - 1. - 2. (Omissis) 
                2-bis. Fino al 31 gennaio  2021,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure  urgenti  antipirateria),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5  (Ulteriori   misure   di   contrasto   alla
          pirateria). - 1. - 4. (Omissis) 
                5.  L'impiego  di  cui  al  comma  4  e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 30 giugno  2020  possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo  del  comma  1122  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1122.  Nelle  materie  di  interesse  del  Ministero
          dell'interno,  sono  disposte  le  seguenti   proroghe   di
          termini: 
                  a)   all'articolo   17,   comma    4-quater,    del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia
          di documentazione amministrativa per i cittadini  di  Stati
          non  appartenenti  all'Unione  europea,  le  parole:  «  31
          dicembre 2017  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
                  b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
          Fondo di cui all'articolo  14-bis,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e'  incrementato  di
          500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il  2019  e
          di 1.500.000 euro per il 2020; 
                  c) all'articolo 5, comma 5,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  in
          materia di  contrasto  alla  pirateria,  le  parole:  «  31
          dicembre 2017  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
                  d) all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2004, n. 314,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
          previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno  2005
          » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »; 
                  e) all'articolo 41-bis, comma 1, del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di  utilizzo  delle
          risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali  delle
          province  di  Monza  e  della  Brianza,  di  Fermo   e   di
          Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
                  f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30  giugno
          2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
          dati nazionale del DNA, le parole: «  un  anno  dalla  data
          della sua entrata  in  funzione  »  sono  sostituite  dalle
          seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; 
                  g) sono prorogate, fino al  31  dicembre  2018,  le
          graduatorie  vigenti  del  personale  dei  corpi   di   cui
          all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; 
                  h)  all'articolo  1,  comma  368,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: « , e la graduatoria vigente  del  concorso  a  814
          posti  di  vigile  del  fuoco,  bandito  con  decreto   del
          Ministero dell'interno 6 novembre  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  90  del  18
          novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; 
                  i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
          oltre 25 posti letto, esistenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  26  aprile
          1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano
          straordinario di  adeguamento  antincendio,  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,
          completano l'adeguamento alle disposizioni  di  prevenzione
          degli  incendi  entro   il   31   dicembre   2021,   previa
          presentazione al Comando provinciale dei vigili del  fuoco,
          entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il
          rispetto di almeno  quattro  delle  seguenti  prescrizioni,
          come  disciplinate  dalle   specifiche   regole   tecniche:
          resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco  dei
          materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
          montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita  ad
          uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista  la
          reazione al  fuoco  dei  materiali;  vie  d'uscita  ad  uso
          promiscuo, con esclusione dei  punti  ove  e'  prevista  la
          reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
          Per   le    strutture    ricettive    turistico-alberghiere
          localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali  eventi
          meteorologici che  si  sono  verificati  a  partire  dal  2
          ottobre 2018, cosi' come  individuati  dalla  deliberazione
          dello  stato  di  emergenza  adottata  dal  Consiglio   dei
          ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  266  del  15  novembre  2018,  nonche'   nei
          territori colpiti dagli eventi sismici  del  Centro  Italia
          nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  nei
          comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco   Ameno   e   Forio
          dell'isola  di  Ischia  in  ragione  degli  eventi  sismici
          verificatisi  il  21  agosto  2017,  il  termine   per   il
          completamento   dell'adeguamento   alle   disposizioni   di
          prevenzione degli incendi, di cui al  primo  periodo  della
          presente lettera, e' prorogato al 30  giugno  2022,  previa
          presentazione della SCIA parziale  al  Comando  provinciale
          dei  vigili  del  fuoco  entro   il   31   dicembre   2020.
          Limitatamente  ai  rifugi  alpini,  il   termine   di   cui
          all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020. 
                (Omissis).»