Art. 3 Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le Province autonome di Trento e Bolzano, previa valutazione dell'evolversi della situazione delle persone in sorveglianza, assicurano la disponibilita' al trasferimento in struttura individuata dalla Sanita' provinciale ovvero, solo se necessario, in ospedale. 2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli