Art. 3 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per: 
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  dei  lavori,  indagini  e
rilievi  preliminari  alla  progettazione,  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto; 
    b)  la  realizzazione  di  nuovi  ponti  e  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo  delle  diverse
componenti dell'opera, l'installazione di sensoristica  di  controllo
dello stato dell'infrastruttura; 
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni  di  sicurezza  dell'infrastruttura  esistente  anche   in
termini dei dispositivi di sicurezza passiva installati. 
  2. Non sono ammessi importi per «oneri di investimento» nelle somme
a disposizione del quadro economico. Non sono  altresi'  finanziabili
le spese di progettazione o di qualunque altra natura sostenute prima
dell'entrata in vigore del comma 891, art. 1 della legge 30  dicembre
2018, n. 145.