Art. 3 Utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate esclusivamente per: a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione dei lavori, indagini e rilievi preliminari alla progettazione, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto; b) la realizzazione di nuovi ponti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'opera, l'installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente anche in termini dei dispositivi di sicurezza passiva installati. 2. Non sono ammessi importi per «oneri di investimento» nelle somme a disposizione del quadro economico. Non sono altresi' finanziabili le spese di progettazione o di qualunque altra natura sostenute prima dell'entrata in vigore del comma 891, art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.