Art. 3 
 
                Misure di informazione e prevenzione 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute; 
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati
di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire
dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta
necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); 
    c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; 
    d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti
sociali, contattando il proprio medico curante; 
    e) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; 
    f) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  1   anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    g) e' raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali,
nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita'
ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita'  svolte
all'aperto, purche' svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 
    h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    i) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre
i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai
partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un
metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); 
    l) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
    m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come
identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanita',   deve
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'  al  proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le
modalita' di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanita'  pubblica
sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i
riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanita'
pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o
il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori
delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la  trasmissione
ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione; 
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario,  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da  cui  il  soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini  dell'eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020
0000716 del 25 febbraio 2020); 
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'  pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena,
specificandone la data di inizio e fine. 
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: 
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 
  4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria
e' indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita'  e  le
finalita'  dell'isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione; 
    b) divieto di contatti sociali; 
    c) divieto di spostamenti e viaggi; 
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza. 
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; 
    b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
    c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario. 
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata  l'applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.