Art. 3 
 
                       Disposizioni in materia 
               di servizi di comunicazione elettronica 
 
  1. Al fine di poter garantire la piena funzionalita' dei servizi di
comunicazione  elettronica  su  tutto  il  territorio  nazionale,   a
supporto   delle   iniziative   volte   a   contrastare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica  le  imprese  autorizzate  a  fornire  reti  e
servizi  di  comunicazione  elettronica,   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a: 
    a)  garantire,  sul   territorio   nazionale,   la   piu'   ampia
disponibilita' di servizi a banda larga  e  ultra  larga,  idonea  ad
assicurare in forma generalizzata la fruibilita'  delle  applicazioni
per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita'  sul  territorio
dei cittadini  lavoratori,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  dal
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  e  relative   disposizioni
attuative; 
    b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a  contratti  gia'
stipulati,  le   richieste   di   connettivita'   ed   erogazione   e
implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o
qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni  di
contrasto; 
    c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei
servizi di comunicazione  elettronica  e  l'accesso  ininterrotto  ai
servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto
legislativo n. 259 del 2003; 
    d) soddisfare prioritariamente le  richieste  di  attivazioni  di
nuovi servizi a banda  larga  e  ultra  larga  dando  priorita'  agli
interventi nelle zone ove non sia gia'  disponibile  un  servizio  di
comunicazione elettronica di tale tipologia. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli