Art. 3 
 
 
Disposizioni per consentire la piena  ed  efficace  operativita'  del
               Servizio nazionale di protezione civile 
 
  1. Per l'intera durata dello  stato  di  emergenza,  in  attuazione
dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo  n.  1  del  2  gennaio
2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari  nelle  attivita'
di contenimento del virus COVID-19, i  datori  di  lavoro  consentono
agli stessi di  svolgere  dette  attivita'  fino  a  sessanta  giorni
continuativi  e  centottanta  giorni  nell'anno,  ferme  restando  le
procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli  obblighi
in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti  dei
volontari nell'espletamento delle predette attivita'.