Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2019,  come
definito ai sensi dell'art. 1, comma 921,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente  e'  rettificato
degli importi derivanti: 
    a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni  puntuali  di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e  dell'11  aprile
2019; 
    b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190; 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 50 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2020,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra  le  capacita'  fiscali,  considerate
nella misura del  55  per  cento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  30  ottobre  2018  ed  i  fabbisogni
standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard nella seduta  del  24  luglio  2019,  ed  assoggettati  alla
metodologia  di  neutralizzazione  della   componente   «raccolta   e
smaltimento  rifiuti»   approvata   nella   seduta   della   medesima
Commissione del 15 ottobre 2019. 
  3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo
di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
  4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi
2 e 3 e' rettificato con l'applicazione  del  correttivo  di  cui  al
comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. 
  5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  4  e'
riportato nell'allegato 2. 
  6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020
i dati di cui al presente articolo si intendono  riferiti  ai  comuni
preesistenti.