Art. 3 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti gia' iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del predetto articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020. 2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Roma, 28 marzo 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 486