Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  si  applicano
anche in relazione ai trasporti gia' iniziati al momento dell'entrata
in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di  cui
al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del  predetto
articolo  1  viene   trasmessa   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella
prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della
salute n. 120 del 17 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
 
    Roma, 28 marzo 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
           De Micheli            
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 486