Art. 3 
 
       Adunanza e giudizio di parificazione in videoconferenza 
 
  1. Nell'ipotesi di cui  all'art.  85,  comma  3,  lettera  e),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al  31  luglio  2020  e  per
tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le adunanze  pubbliche,
i giudizi di parificazione, nonche' le camere di  consiglio,  possono
svolgersi mediante collegamenti da remoto,  utilizzando  i  programmi
attualmente nella  disponibilita'  della  Corte  dei  conti,  con  le
modalita' indicate dalla direzione generale dei  sistemi  informativi
automatizzati ed in conformita' delle disposizioni  di  coordinamento
dettate dal Presidente della Corte dei  conti  e  delle  linee  guida
adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art.  85,
comma 3, lettera d) del citato decreto-legge. 
  2.  Prima  dell'adunanza  o  del  giudizio  di   parificazione   la
segreteria della sezione di controllo avvisa i  rappresentanti  delle
amministrazioni  e  il  pubblico  ministero,  nei  casi  in  cui   e'
necessaria la sua presenza, dello  svolgimento  dell'adunanza  o  del
giudizio mediante  collegamento  da  remoto,  indicando  le  relative
modalita'. L'avviso e' dato mediante posta elettronica certificata  o
ordinaria o, in mancanza, con  altro  mezzo  idoneo  allo  scopo.  Il
consenso alla partecipazione in modalita'  telematica  e'  comunicato
alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria. 
  3. In adunanza o nel giudizio di parificazione il  Presidente,  con
l'assistenza  del   segretario,   verifica   la   funzionalita'   del
collegamento nonche' le presenze; delle modalita' con cui si  accerta
l'identita' dei partecipanti viene dato atto nel verbale. 
  4. Qualora il collegamento non sia disponibile o  la  sua  qualita'
non  sia  ritenuta  idonea  dal  Presidente,  ovvero  nei   casi   di
indisponibilita' o  impossibilita'  giustificata  dei  rappresentanti
delle amministrazioni convocate ad effettuare il collegamento, ovvero
di  indisponibilita'  o  incompletezza  del  fascicolo   informatico,
l'adunanza  o  il  giudizio  sono  rinviati  e  del  rinvio  e'  data
comunicazione dalla segreteria alle parti. Per le camere di consiglio
alle quali partecipano i soli magistrati la seduta e' aggiornata. 
  5.  Il  verbale  delle  sedute  in  videoconferenza,  redatto  come
documento  informatico,  e'  sottoscritto  con  firma  digitale   dal
Presidente del collegio e dal segretario. Qualora non  sia  possibile
procedere alla sottoscrizione nelle forme  predette,  il  verbale  e'
redatto su supporto cartaceo e sottoscritto  nei  modi  ordinari.  Il
Presidente puo' inoltre  disporre,  qualora  sia  disponibile  e  nel
rispetto della riservatezza  dei  dati  personali,  la  registrazione
audio/video della sessione di videoconferenza,  per  la  quale  viene
apposta dal segretario la propria firma digitale.