Art. 3 Adunanza e giudizio di parificazione in videoconferenza 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le adunanze pubbliche, i giudizi di parificazione, nonche' le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilita' della Corte dei conti, con le modalita' indicate dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformita' delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge. 2. Prima dell'adunanza o del giudizio di parificazione la segreteria della sezione di controllo avvisa i rappresentanti delle amministrazioni e il pubblico ministero, nei casi in cui e' necessaria la sua presenza, dello svolgimento dell'adunanza o del giudizio mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalita'. L'avviso e' dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo. Il consenso alla partecipazione in modalita' telematica e' comunicato alla segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria. 3. In adunanza o nel giudizio di parificazione il Presidente, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalita' del collegamento nonche' le presenze; delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti viene dato atto nel verbale. 4. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualita' non sia ritenuta idonea dal Presidente, ovvero nei casi di indisponibilita' o impossibilita' giustificata dei rappresentanti delle amministrazioni convocate ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilita' o incompletezza del fascicolo informatico, l'adunanza o il giudizio sono rinviati e del rinvio e' data comunicazione dalla segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta e' aggiornata. 5. Il verbale delle sedute in videoconferenza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio e dal segretario. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale e' redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente puo' inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario la propria firma digitale.