(Allegato 2-art. 3)
                               Art. 3. 
 
     Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'Allegato 1 
 
    1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale. 
    2.  Il  numero  di  ricorso  e'  attribuito  automaticamente  dal
S.I.G.A. al momento  del  perfezionamento  del  deposito  telematico,
secondo quanto specificato dall'articolo 6. 
    3. In caso di deposito di istanza di misure  cautelari  anteriori
alla causa, il numero di ricorso  viene  attribuito  al  momento  del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce. 
    4. Le istanze di  misure  cautelari  anteriori  alla  causa  e  i
relativi decreti sono conservati in apposita  sezione  del  S.I.G.A.,
dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al
deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono
successivamente inseriti. 
    5. Il S.I.G.A.  gestisce  in  una  apposita  area  del  fascicolo
informatico la relata di notifica  comprendente  il  dettaglio  delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in  formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo. 
    6. Ciascun atto  pervenuto  unitamente  al  ricorso  introduttivo
viene   protocollato   singolarmente   all'interno   del    fascicolo
informatico. 
    7. Tutti gli atti e  documenti  depositati  successivamente  sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo. 
    8. Il fascicolo processuale informatico  contiene,  altresi',  un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata». 
    9. Le operazioni di accesso al fascicolo  informatico  consentite
ai   soggetti   abilitati   sono   registrate   e   conservate    con
caratteristiche di inalterabilita'  ed  integrita',  per cinque  anni
dalla definitivita' del provvedimento che conclude  il  procedimento,
in un  apposito  file  di  log.  Quanto  agli  accessi  dei  soggetti
abilitati esterni, il file di log contiene le seguenti  informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b)  il
riferimento  al  documento   informatico   prelevato   o   consultato
identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito
del Sistema documentale; c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli
accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati
identificativi del soggetto che accede e i dati di cui  alle  lettere
b) e c), nonche' le informazioni relative  alle  eventuali  modifiche
apportate durante l'accesso. 
    10. Il  S.I.G.A  contempla  funzionalita'  automatizzate  per  il
controllo  della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e   dei
documenti depositati da ciascuna parte.