Art. 3. Svolgimento da remoto della Camera di consiglio e delle udienze pubbliche 1. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzati gli strumenti di cui all'art. 9 del presente allegato; non e' consentito l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea. 2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa che: a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati; b) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo; c) utilizza data center localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio; d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che non dispongono del servizio di connettivita' fornito dal Segretariato generale della giustizia amministrativa attivano la VPN (Virtual private network) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in cui la stessa e' strettamente necessaria per la consultazione di atti o documenti sul portale del magistrato. 4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi come «ospite/guest» e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: «NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME» del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo «AVVOCATURASTATO». I soggetti di cui al primo periodo che hanno gia' installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalita' privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di piu' cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima nel ruolo d'udienza, nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo «n. r.g.», nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato. Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalita' del collegamento telematico dalla propria sede.