Art. 3 
 
 
   Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo 
 
  1. I cittadini stranieri, titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
scaduto dal 31 ottobre 2019, non  rinnovato  o  convertito  in  altro
titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia  in
cui dimorano il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo,
valido solo nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: 
    a) essere in possesso di  un  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; 
    b) risultare presenti sul territorio nazionale alla  data  dell'8
marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; 
    c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di  cui  all'art.
4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; 
    d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al  punto
precedente, attraverso  idonea  documentazione  da  esibire  all'atto
della presentazione della richiesta. 
  3. Le istanze sono presentate al  Questore  dal  1°  giugno  al  15
luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello  del
gestore esterno, sulla base della  Convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di  soggiorno,
compilato e sottoscritto dall'interessato. 
  4. L'onere a carico  dell'interessato  per  il  servizio  reso  dal
gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30.