Art. 3 
 
             SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza 
                   sulla Cassa depositi e prestiti 
 
  1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  (CDP
S.p.A.)  le  strategie  industriali  e   commerciali   al   fine   di
massimizzare le  sinergie  di  gruppo  e  aumentare  l'efficacia  del
sistema di  sostegno  all'esportazione  e  all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia. 
  2. In considerazione  del  ruolo  strategico  di  SACE  S.p.A.  per
l'attuazione   delle   misure   di   sostegno   all'esportazione    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese  e   di   rilancio   degli
investimenti: 
      a)  CDP  S.p.A.  concorda  preventivamente  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio  dei  diritti
di voto  derivanti  dalla  partecipazione  in  SACE  S.p.A.;  per  le
deliberazioni  di  nomina  degli   organi   sociali,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze agisce di  concerto  con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
      b)   CDP   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze in merito  ad  operazioni  di  gestione
della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da  quella  di  cui  alla
lettera a); 
      c) SACE S.p.A. non e' soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di CDP S.p.A.; 
      d)  SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  in  ordine  alle  decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  rilancio
degli  investimenti,  con  particolare  riferimento  alle   decisioni
relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; 
      e)  SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al  recupero  dei
crediti; 
      f) SACE S.p.A., nella  predisposizione  del  piano  annuale  di
attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese  assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132. 
  ((3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo  3  del
testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei
depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n.  453,
puo'  avvalersi,  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Camere,  delle
necessarie risorse strumentali a  supporto  delle  funzioni  ad  essa
attribuite.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 18-bis  dell'articolo  14
          del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                "Art. 14 Soppressione, incorporazione e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici 
                1. - 18. Omissis 
                18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane
          sono esercitati dal Ministro degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle
          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte
          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana." 
              Si riporta il testo del comma 10  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni): 
                "Art.  2.  Attribuzione  al  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale delle competenze
          in   materia   di    commercio    internazionale    e    di
          internazionalizzazione del sistema Paese 
                1. - 9. Omissis 
                10. L'esercizio delle funzioni di cui alla  legge  24
          aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello  sviluppo
          economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 2
          gennaio 1913, n. 453 (Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi  riguardanti  l'Amministrazione   della   Cassa   dei
          depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della  sezione
          autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti
          di previdenza): 
                "Art. 3. Le amministrazioni della  Cassa  depositi  e
          prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la
          vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e
          di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato  e  di  un
          consigliere della Corte dei conti. 
                I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive
          Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra
          una legislatura e l'altra  continuano  a  far  parte  della
          commissione. 
                Per  ciascun   parlamentare   membro   effettivo   e'
          designato un supplente, chiamato a sostituirlo in  caso  di
          cessazione dall'incarico. 
                I consiglieri di Stato ed il consigliere della  Corte
          dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente  del
          Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei  conti,
          restano in carica per lo  stesso  periodo  previsto  per  i
          parlamentari e possono essere riconfermati. 
                Essi cessano di far parte della commissione  in  caso
          di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per  il
          restante periodo, si provvede a norma del precedente comma. 
                La commissione di vigilanza nomina il  presidente  ed
          il vicepresidente tra i suoi componenti."