Art. 3 
 
                Attivita' di innovazione tecnologica 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del comma 201 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n.  160,  la  classificazione  delle  attivita'  di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta  e'  operata
sulla base delle regole indicate nei successivi  commi  del  presente
articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti
nelle  linee  guida  per   le   rilevazioni   statistiche   nazionali
sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione  e
lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018). 
  2. Costituiscono attivita' di innovazione  tecnologica  ammissibili
al credito d'imposta  i  lavori,  diversi  da  quelli  di  ricerca  e
sviluppo indicati  nell'art.  2  del  presente  decreto,  svolti  nel
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,
anche  in  relazione  a  progetti  avviati   in   periodi   d'imposta
precedenti, finalizzati  alla  realizzazione  o  all'introduzione  di
prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a
quelli  gia'  realizzati   o   applicati   dall'impresa.   A   titolo
esemplificativo   e   non   esaustivo,   per   prodotti    nuovi    o
significativamente migliorati  s'intendono  beni  o  servizi  che  si
differenziano, rispetto a quelli gia'  realizzati  dall'impresa,  sul
piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei  materiali,
del  software   incorporato,   della   facilita'   d'impiego,   della
semplificazione  della  procedura   di   utilizzo,   della   maggiore
flessibilita' o di altri elementi concernenti  le  prestazioni  e  le
funzionalita'; per processi nuovi  o  significativamente  migliorati,
rispetto a quelli gia' applicati dall'impresa, s'intendono processi o
metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi
che comportano  cambiamenti  significativi  nelle  tecnologie,  negli
impianti, macchinari e attrezzature,  nel  software,  nell'efficienza
delle  risorse  impiegate,  nell'affidabilita'  e  sicurezza  per   i
soggetti interni o  esterni  coinvolti  nei  processi  aziendali.  Le
attivita' ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente
i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla  progettazione,
realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche  fino  ai
lavori concernenti le fasi di test  e  valutazione  dei  prototipi  o
delle installazioni pilota, intesi nell'accezione  indicata  all'art.
2, comma 2, lettera c), del presente decreto. 
  3.  Non  si  considerano  attivita'  di   innovazione   tecnologica
ammissibili al credito  d'imposta:  i  lavori  svolti  per  apportare
modifiche  o  migliorie  minori  ai  prodotti  e  ai  processi   gia'
realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione
di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei  processi  di
produzione  dell'impresa  o  per   l'eliminazione   di   difetti   di
fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare
o personalizzare i prodotti o i processi  dell'impresa  su  specifica
richiesta di un committente; i lavori  svolti  per  il  controllo  di
qualita' dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli
stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi
e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme  in  materia  di
sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.