Art. 3 
 
 
                 Ministro e Sottosegretari di Stato 
 
  1. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di  direzione
politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le  funzioni
di indirizzo politico-amministrativo,  ai  sensi  degli  articoli  4,
comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
  2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni  e  i  compiti  a
loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e  14,
          comma 1, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita'). - 
              1. Gli organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto.» 
              «Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo 
              1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art.  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'art. 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.»