Art. 3 Manifestazione del consenso 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata « fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo' indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge. 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente. 4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia' manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. 6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12: «6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.». - Si riporta il testo del comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O. - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.