Art. 3 
 
         Rimessione in termini per adempimenti e versamenti 
 
  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  del  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti
e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a
carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio,
nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i  soci  residenti
nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.