Art. 3 
 
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
   e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del  codice
del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le
udienze pubbliche e camerali dei  procedimenti  pendenti  presso  gli
uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a  data
successiva al 22 marzo 2020. I  procedimenti  cautelari,  promossi  o
pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche
di una sola delle parti, con il  rito  di  cui  all'articolo  56  del
medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione
collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al  22  marzo
2020. 
  2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 maggio  2020,  i  presidenti
titolari delle sezioni del Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali  e  delle  relative
sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'  sanitaria  regionale  e  il
Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  della  citta'  ove  ha  sede
l'Ufficio, adottano, in coerenza con  le  eventuali  disposizioni  di
coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio  di  Stato  o  dal
Segretariato generale della giustizia amministrativa  per  quanto  di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari  giudiziari  e  consultivi,  necessarie  per
consentire il rispetto delle indicazioni  igienico-sanitarie  fornite
dal Ministero della salute, anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  le
prescrizioni di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le
persone. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
    b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli
uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano
servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
    e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31  maggio  2020,
assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la
data  del  31  dicembre  2020  in   aggiunta   all'ordinario   carico
programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta
eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali,
e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione  potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la  dichiarazione
di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto  non
impugnabile. 
  4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, tutte le controversie fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione  sulla
base degli atti, salvo che almeno una delle parti  abbia  chiesto  la
discussione in udienza camerale o in udienza  pubblica  con  apposita
istanza da notificare alle altre parti  costituite  e  da  depositare
almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
anche nei casi in cui non  sia  stata  richiesta  la  discussione,  i
difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. 
  5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione  ai  sensi  del
comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata
della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto
previsto dal codice del processo amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire  lo  svolgimento  delle
udienze pubbliche e  camerali  che  non  richiedono  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori delle parti mediante  collegamenti  da
remoto con modalita' idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva   partecipazione   dei   difensori    alla    trattazione
dell'udienza,  assicurando  in  ogni   caso   la   sicurezza   e   la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia  amministrativa
e  dei  relativi  apparati  e  comunque  nei  limiti  delle   risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal  caso  e'  assicurato
congruo avviso dell'ora e delle modalita'  di  collegamento.  Si  da'
atto a verbale delle modalita' con cui  si  accerta  l'identita'  dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il  luogo  da
cui si collegano magistrati,  personale  addetto  e  difensori  delle
parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di
tutte le operazioni e' redatto processo verbale. 
  6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze  pubbliche  sono  celebrate  a
porte chiuse, in deroga all'articolo 87,  comma  1,  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  2  e  3  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le  parole  «deve  essere  depositata»,  sono  inserite  le
seguenti: «, anche a mezzo del  servizio  postale,».  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  maggio  2020  e'
sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.