Art. 3 Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN 1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.