Art. 3 
 
       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di
cui  all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   delle
attivita' di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attivita'
produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia
nazionale. 
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in
contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto
cui al comma 1. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.