Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
                             Definizioni 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che
genera calore utile avvalendosi di uno o piu' dei seguenti processi: 
        1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 
        2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti  di
un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 
        3)  la  cattura   di   calore   dall'aria   ambiente,   dalla
ventilazione dell'aria esausta,  dall'acqua  o  da  fonti  di  calore
sotterranee attraverso una pompa di calore; 
        4) la trasformazione  dell'irraggiamento  solare  in  energia
termica con impianti solari termici;»; 
    b) la lettera l-vicies sexies) e' sostituita dalla seguente: 
      «l-vicies   sexies)   "sistema   tecnico    per    l'edilizia":
apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unita' immobiliare per
il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la
produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  l'illuminazione  integrata,
l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o  una
combinazione degli stessi, compresi i sistemi che  sfruttano  energie
da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico  puo'  essere  suddiviso  in
piu' sottosistemi;»; 
    c)  la  lettera  l-tricies)   e'   sostituita   dalla   seguente:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso  destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,  con
o senza produzione di acqua calda sanitaria, o  destinato  alla  sola
produzione di acqua calda sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di  produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e controllo, eventualmente combinato con  impianti  di
ventilazione.  Non  sono  considerati  impianti  termici  i   sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda  sanitaria  al
servizio  di  singole  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  ed
assimilate;»; 
    d) dopo la lettera l-tricies), sono aggiunte le seguenti: 
      «l-tricies semel) "contratto  di  rendimento  energetico  o  di
prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma
2, lettera n), del decreto legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  e
successive modificazioni; 
      l-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema  isolato
quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva  2009/72/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
      l-tricies   ter)   "sistema   di   automazione   e    controllo
dell'edificio (BACS)":  sistema  comprendente  tutti  i  prodotti,  i
software e i servizi  tecnici  che  contribuiscono  al  funzionamento
sicuro, economico ed efficiente sotto  il  profilo  dell'energia  dei
sistemi  tecnici  per  l'edilizia  tramite  controlli  automatici   e
facilitando la gestione manuale di tali sistemi; 
      l-tricies  quater)  "sistema  o  impianto  di   climatizzazione
invernale" o  "impianto  di  riscaldamento":  complesso  di  tutti  i
componenti  necessari  a  un  sistema   di   trattamento   dell'aria,
attraverso il quale la  temperatura  e'  controllata  o  puo'  essere
aumentata; 
      l-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta  efficienza":
sistemi tecnici per l'edilizia ad alta  efficienza  tra  i  quali,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi  di  produzione  di
energia rinnovabile, la  cogenerazione,  il  teleriscaldamento  e  il
teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i  sistemi
di monitoraggio e controllo  attivo  dei  consumi,  nonche'  il  free
cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l testo dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si definisce: 
                  a)  «edificio»  e'  un  sistema  costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti  e   dispositivi
          tecnologici che si trovano stabilmente al suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi  a  un
          intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate  o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
                  b) «edificio di nuova costruzione» e'  un  edificio
          per il quale  la  richiesta  di  permesso  di  costruire  o
          denuncia di  inizio  attivita',  comunque  denominato,  sia
          stata presentata successivamente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto; 
                  c)  «prestazione  energetica   di   un   edificio»:
          quantita'  annua   di   energia   primaria   effettivamente
          consumata o che si  prevede  possa  essere  necessaria  per
          soddisfare, con  un  uso  standard  dell'immobile,  i  vari
          bisogni  energetici   dell'edificio,   la   climatizzazione
          invernale e estiva, la preparazione  dell'acqua  calda  per
          usi igienici sanitari, la ventilazione e,  per  il  settore
          terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e  scale
          mobili.  Tale  quantita'  viene  espressa  da  uno  o  piu'
          descrittori che tengono conto  del  livello  di  isolamento
          dell'edificio  e  delle  caratteristiche  tecniche   e   di
          installazione  degli  impianti  tecnici.   La   prestazione
          energetica puo' essere espressa  in  energia  primaria  non
          rinnovabile,  rinnovabile,  o  totale  come   somma   delle
          precedenti; 
                  d) (abrogata); 
                  e) (abrogata); 
                  f) (abrogata); 
                  g) «generatore di calore»: la parte di un  impianto
          termico che genera calore utile avvalendosi di uno  o  piu'
          dei seguenti processi: 
                    1) la combustione di combustibili, ad esempio  in
          una caldaia; 
                    2) l'effetto Joule  che  avviene  negli  elementi
          riscaldanti di un impianto di  riscaldamento  a  resistenza
          elettrica; 
                    3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla
          ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o  da  fonti  di
          calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 
                    4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in
          energia termica con impianti solari termici; 
                  h) «potenza  termica  utile  di  un  generatore  di
          calore» e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di
          tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata
          e' il kW; 
                  i)  «pompa  di  calore»  e'  un  dispositivo  o  un
          impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da  una
          sorgente di calore a bassa  temperatura  e  lo  trasferisce
          all'ambiente a temperatura controllata; 
                  l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
          sono i valori di potenza massima  e  di  rendimento  di  un
          apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per  il
          regime di funzionamento continuo; 
                  l-bis)   «attestato   di   prestazione   energetica
          dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme
          contenute nel presente  decreto  e  rilasciato  da  esperti
          qualificati  e  indipendenti  che  attesta  la  prestazione
          energetica  di  un  edificio   attraverso   l'utilizzo   di
          specifici descrittori e  fornisce  raccomandazioni  per  il
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
                  l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il
          documento predisposto ed asseverato  da  un  professionista
          abilitato, non necessariamente  estraneo  alla  proprieta',
          alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio,  nel
          quale sono riportati i fabbisogni di  energia  primaria  di
          calcolo,  la  classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o
          dell'unita'  immobiliare,  in  relazione  al   sistema   di
          certificazione energetica in vigore,  ed  i  corrispondenti
          valori  massimi  ammissibili  fissati  dalla  normativa  in
          vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati  tali
          limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; 
                  l-quater) «cogenerazione»:  produzione  simultanea,
          nell'ambito di un unico processo, di energia termica  e  di
          energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di
          cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4
          agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          19 settembre 2011; 
                  l-quinquies)  «confine  del  sistema»  o   «confine
          energetico dell'edificio»: confine  che  include  tutte  le
          aree  di  pertinenza  dell'edificio,  sia  all'interno  che
          all'esterno dello stesso, dove  l'energia  e'  consumata  o
          prodotta; 
                  l-sexies)  «edificio  adibito  ad  uso   pubblico»:
          edificio  nel  quale  si  svolge,  in  tutto  o  in  parte,
          l'attivita' istituzionale di enti pubblici; 
                  l-septies)  «edificio  di   proprieta'   pubblica»:
          edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni  o  degli
          enti  locali,  nonche'  di  altri  enti   pubblici,   anche
          economici ed occupati dai predetti soggetti; 
                  l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio
          ad    altissima    prestazione    energetica,     calcolata
          conformemente alle disposizioni del presente  decreto,  che
          rispetta  i  requisiti   definiti   al   decreto   di   cui
          all'articolo 4, comma 1.  Il  fabbisogno  energetico  molto
          basso o quasi nullo e' coperto in misura  significativa  da
          energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ; 
                  l-novies) «edificio di riferimento» o «target»  per
          un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi,  o
          altra valutazione energetica: edificio identico in  termini
          di  geometria  (sagoma,  volumi,  superficie  calpestabile,
          superfici degli elementi  costruttivi  e  dei  componenti),
          orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
          situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
          parametri energetici predeterminati; 
                  l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico  per
          l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; 
                  l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia
          espressa per vettore energetico finale, fornita al  confine
          dell'edificio agli impianti tecnici  per  produrre  energia
          termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; 
                  l-duodecies)  «energia   da   fonti   rinnovabili»:
          energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,  vale
          a dire energia  eolica,  solare,  aerotermica,  geotermica,
          idrotermica  e  oceanica,  idraulica,  biomassa,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas; 
                  l-ter decies)  «energia  esportata»:  quantita'  di
          energia, relativa a un dato  vettore  energetico,  generata
          all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo
          all'esterno dello stesso confine; 
                  l-quater decies) «energia  primaria»:  energia,  da
          fonti rinnovabili e non, che non ha subito  alcun  processo
          di conversione o trasformazione; 
                  l-quinquies decies)  «energia  prodotta  in  situ»:
          energia prodotta o  captata  o  prelevata  all'interno  del
          confine del sistema; 
                  l-sexies decies)  «fabbisogno  annuale  globale  di
          energia primaria»: quantita' di energia primaria relativa a
          tutti i  servizi  considerati  nella  determinazione  della
          prestazione  energetica,  erogata   dai   sistemi   tecnici
          presenti all'interno del confine del sistema, calcolata  su
          un intervallo temporale di un anno; 
                  l-septies decies) «fabbricato»: sistema  costituito
          dalle strutture edilizie esterne,  costituenti  l'involucro
          dell'edificio, che delimitano un volume  definito  e  dalle
          strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
          esclusi gli impianti e i  dispositivi  tecnologici  che  si
          trovano al suo interno; 
                  l-octies decies) «fattore di conversione in energia
          primaria»: rapporto adimensionale che indica  la  quantita'
          di energia primaria impiegata  per  produrre  un'unita'  di
          energia fornita, per  un  dato  vettore  energetico;  tiene
          conto  dell'energia   necessaria   per   l'estrazione,   il
          processamento, lo stoccaggio,  il  trasporto  e,  nel  caso
          dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
          generazione e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del
          sistema   elettrico    nazionale    e    nel    caso    del
          teleriscaldamento, delle  perdite  medie  di  distribuzione
          della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi  all'energia
          primaria non rinnovabile, all'energia primaria  rinnovabile
          o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; 
                  l-novies  decies)  «involucro  di   un   edificio»:
          elementi e componenti  integrati  di  un  edificio  che  ne
          separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno; 
                  l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»:
          livello di prestazione energetica  che  comporta  il  costo
          piu' basso durante il  ciclo  di  vita  economico  stimato,
          dove: 
                    1) il costo piu'  basso  e'  determinato  tenendo
          conto dei costi di  investimento  legati  all'energia,  dei
          costi di manutenzione e di funzionamento e,  se  del  caso,
          degli eventuali costi di smaltimento; 
                    2)  il  ciclo  di  vita  economico   stimato   si
          riferisce al ciclo di vita economico stimato  rimanente  di
          un edificio nel caso in cui siano  stabiliti  requisiti  di
          prestazione energetica per  l'edificio  nel  suo  complesso
          oppure al ciclo di vita economico stimato  di  un  elemento
          edilizio nel caso  in  cui  siano  stabiliti  requisiti  di
          prestazione energetica per gli elementi edilizi; 
                    3) il livello ottimale in funzione dei  costi  si
          situa all'interno della scala di livelli di prestazione  in
          cui l'analisi costi-benefici calcolata sul  ciclo  di  vita
          economico e' positiva; 
                  l-vicies  semel)  «norma  tecnica  europea»:  norma
          adottata dal Comitato europeo di normazione,  dal  Comitato
          europeo di normalizzazione elettrotecnica  o  dall'Istituto
          europeo  per  le  norme   di   telecomunicazione   e   resa
          disponibile per uso pubblico; 
                  l-vicies bis) 
                  l-vicies ter) «riqualificazione  energetica  di  un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          riqualificazione energetica quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse  da
          quelle indicate alla lettera l-vicies quater); 
                  l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          ristrutturazione importante quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo) insistono  su  oltre  il  25  per
          cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,
          comprensivo  di  tutte  le  unita'   immobiliari   che   lo
          costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non
          esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne,  di  intonaci
          esterni,  del  tetto  o   dell'impermeabilizzazione   delle
          coperture; 
                  l-vicies  quinquies)  «sistema  di  climatizzazione
          estiva» o «impianto di condizionamento  d'aria»:  complesso
          di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento
          dell'aria,  attraverso   il   quale   la   temperatura   e'
          controllata o puo' essere abbassata; 
                  l-vicies sexies) «sistema tecnico per  l'edilizia»:
          apparecchiatura tecnica  di  un  edificio  o  di  un'unita'
          immobiliare per il riscaldamento  o  il  raffrescamento  di
          ambienti, la ventilazione, la  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria, l'illuminazione integrata,  l'automazione  e  il
          controllo,  la  produzione  di  energia  in  loco   o   una
          combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano
          energie da  fonti  rinnovabili.  Un  sistema  tecnico  puo'
          essere suddiviso in piu' sottosistemi; 
                  l-vicies     septies)     «teleriscaldamento»     o
          "teleraffrescamento": distribuzione di energia  termica  in
          forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o
          piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici  o
          siti  tramite  una  rete,  per  il   riscaldamento   o   il
          raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e  per
          la fornitura di acqua calda sanitaria; 
                  l-duodetricies) «unita' immobiliare»: parte,  piano
          o appartamento di un edificio progettati o  modificati  per
          essere usati separatamente; 
                  l-undetricies)  «vettore  energetico»:  sostanza  o
          energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il
          soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio; 
                  l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico
          fisso destinato ai servizi di climatizzazione  invernale  o
          estiva degli ambienti, con  o  senza  produzione  di  acqua
          calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di  acqua
          calda sanitaria, indipendentemente dal  vettore  energetico
          utilizzato, comprendente eventuali sistemi  di  produzione,
          distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore  nonche'
          gli  organi  di  regolazione  e  controllo,   eventualmente
          combinato  con   impianti   di   ventilazione.   Non   sono
          considerati   impianti   termici   i    sistemi    dedicati
          esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria  al
          servizio di singole unita' immobiliari ad uso  residenziale
          ed assimilate; 
                  l-tricies   semel)   «contratto    di    rendimento
          energetico o di prestazione energetica (EPC)»: contratto di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  n),  del  decreto
          legislativo  4  luglio   2014,   n.   102,   e   successive
          modificazioni; 
                  l-tricies   bis)   «microsistema    isolato»:    il
          microsistema isolato quale definito dall'articolo 2,  punto
          27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio; 
                  l-tricies ter) «sistema di automazione e  controllo
          dell'edificio  (BACS)»:  sistema   comprendente   tutti   i
          prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono
          al funzionamento sicuro, economico ed efficiente  sotto  il
          profilo dell'energia dei  sistemi  tecnici  per  l'edilizia
          tramite controlli  automatici  e  facilitando  la  gestione
          manuale di tali sistemi; 
                  l-tricies   quater)   «sistema   o   impianto    di
          climatizzazione invernale» o «impianto  di  riscaldamento»:
          complesso di tutti i componenti necessari a un  sistema  di
          trattamento dell'aria, attraverso il quale  la  temperatura
          e' controllata o puo' essere aumentata; 
                  l-tricies quinquies) «sistemi alternativi  ad  alta
          efficienza»:  sistemi  tecnici  per  l'edilizia   ad   alta
          efficienza tra i quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
          esaustivo, i sistemi di produzione di energia  rinnovabile,
          la    cogenerazione,    il    teleriscaldamento    e     il
          teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi  e
          i sistemi di monitoraggio e controllo attivo  dei  consumi,
          nonche'  il  free   cooling   aerotermico,   geotermico   o
          idrotermico.". 
              2. Ai fini del presente decreto si applicano,  inoltre,
          le definizioni dell'allegato A.».