Art. 3 
 
                                Oneri 
 
  1.  Per  fare  fronte  agli   oneri   derivanti   dall'articolo   2
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della   presente   legge   e'
autorizzata  l'erogazione,  in  favore  di  Roma  Capitale,   di   un
contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere  dall'anno
2019. 
  2.  Per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti   dal   paragrafo   2
dell'Allegato I all'Accordo di  cui  all'articolo  1  della  presente
legge  e'  autorizzata   l'erogazione,   in   favore   dell'Assemblea
parlamentare  dell'Unione  per  il  Mediterraneo,  di  un  contributo
forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.