Art. 3 
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita' 
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 
  2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni. 
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il  pagamento
del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159. 
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente: 
  "Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque  denominate,
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata, anche  allo  scopo  di  estendere  convenzionalmente  il
ricorso alla documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  84.  I
protocolli di cui al presente articolo  possono  essere  sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica  per  l'economia  nazionale
nonche'  con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale di categorie produttive, economiche  o  imprenditoriali,  e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia. 
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.".