Art. 3. 1. Coloro che richiedono la voltura automatica in applicazione e con le modalita' stabilite nel presente decreto, anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2, sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda di voltura in catasto. 2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.