Art. 3.
  1. Coloro  che richiedono la  voltura automatica in  applicazione e
con le  modalita' stabilite nel presente  decreto, anche nell'ipotesi
di  cui  al  comma  3  dell'art. 2,  sono  esentati  dall'obbligo  di
presentazione della domanda di voltura in catasto.
  2.  La mancata  richiesta  della voltura  automatica  o la  mancata
presentazione   dei  fogli   integrativi,  ovvero   la  loro   errata
compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.