Art. 3.
                       Riacquisto del possesso
            della disponibilita' e rivendita dei veicoli
  1. Per i veicoli per i  quali a norma del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e'  consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento
delle tasse, i  tributi dovuti devono essere corrisposti  dal mese in
cui  avviene  l'annotazione  del  riacquisto  del  possesso  o  della
disponibilita' del veicolo o autoscafo  o la rivendita da parte delle
imprese  autorizzate al  loro  commercio, secondo  le  modalita' e  i
termini stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2.