Art. 3. Riacquisto del possesso della disponibilita' e rivendita dei veicoli 1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti devono essere corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilita' del veicolo o autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2.