Art. 3.
                            Pubblicazione
  1. I pareri saranno trasmessi a cura della segreteria del comitato,
assicurando  la  tutela  della  riservatezza,  ai  sensi  della legge
31 dicembre  1996,  n.  675,  nei  confronti  dei  soggetti che hanno
proposto l'interpello:
    a) all'ufficio  per l'informazione del contribuente ai fini della
pubblicazione  nella rivista "Tributi", nonche' negli altri strumenti
informativi (Internet) del Ministero delle finanze;
    b) all'ufficio    del    coordinamento    legislativo   ai   fini
dell'inserimento  nella  banca  dati  del  servizio di documentazione
tributaria del Ministero delle finanze.
  2. La    segreteria   del   comitato   inviera'   all'ufficio   per
l'informazione  del  contribuente  ed  all'ufficio  del coordinamento
legislativo  copia  conforme  dei pareri originali. I suddetti uffici
che   procederanno  alla  pubblicazione  anche  attraverso  strumenti
informatici,  dovranno,  al fine di tutelare la riservatezza dei dati
personali  in  essi  contenuti,  astenersi  dal  menzionare, mediante
riferimento  ad  un  qualsiasi  altro elemento di identificazione, le
generalita' del proponente l'interpello.