Art. 3. Pubblicazione 1. I pareri saranno trasmessi a cura della segreteria del comitato, assicurando la tutela della riservatezza, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei confronti dei soggetti che hanno proposto l'interpello: a) all'ufficio per l'informazione del contribuente ai fini della pubblicazione nella rivista "Tributi", nonche' negli altri strumenti informativi (Internet) del Ministero delle finanze; b) all'ufficio del coordinamento legislativo ai fini dell'inserimento nella banca dati del servizio di documentazione tributaria del Ministero delle finanze. 2. La segreteria del comitato inviera' all'ufficio per l'informazione del contribuente ed all'ufficio del coordinamento legislativo copia conforme dei pareri originali. I suddetti uffici che procederanno alla pubblicazione anche attraverso strumenti informatici, dovranno, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali in essi contenuti, astenersi dal menzionare, mediante riferimento ad un qualsiasi altro elemento di identificazione, le generalita' del proponente l'interpello.