Art. 3. Modelli di interazione 1. La fornitura della Carrier Preselection presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori poiche', per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore di accesso anche nella fase di attivazione di ciascuno dei clienti che conclude un contratto con l'operatore preselezionato. 2. Il titolare del rapporto contrattuale con l'operatore preselezionato deve necessariamente essere il titolare del contratto di abbonamento telefonico con l'operatore di accesso per quella o quelle linee d'utente per le quali si richiede la fornitura della prestazione. 3. Ogni qualvolta l'abbonato intenda attivare la prestazione di Carrier Preselection con un operatore diverso da quello di accesso, sulla linea o sulle linee a lui intestate, comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all'operatore di accesso. In alternativa, la volonta' inequivoca dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di Carrier Preselection, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore, puo' essere rappresentata anche da quest'ultimo, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dalla normativa vigente. 4. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalita' operative e le condizioni economiche inerenti la prestazione di Carrier Preselection. Tali accordi devono comunque prevedere le modalita' con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformita' alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali: a) limiti di applicabilita' della prestazione; b) modalita' di comunicazione delle richieste; c) modalita' e tempi di attivazione della prestazione; d) responsabilita' degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente; e) responsabilita' degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possano verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa; f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi; g) trasferimento dei dati personali del cliente; h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la portabilita' del numero e l'accesso disaggregato alla rete locale; i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorita' giudiziaria. 5. Il recesso dal contratto di abbonamento da parte del cliente dell'operatore di accesso o la sospensione temporanea del servizio da parte dell'operatore di accesso comportano, secondo le modalita' e le tempistiche definite nel regolamento di servizio di Telecom Italia e nelle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle vigenti norme e direttive, automaticamente la cessazione o la sospensione temporanea di tutti i servizi ad esso legati, in particolare del servizio di Carrier Preselection. 6. L'operatore di accesso e' esclusivamente responsabile dell'espletamento delle attivita' da svolgere sulla propria rete per l'attivazione della prestazione di Carrier Preselection sulla linea o sulle linee telefoniche per cui e' stata richiesta.