Art. 30 Soluzione di questioni interpretative 1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo. 2. L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1): "Art. 3. - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo".