Art. 30
                Soluzione di questioni interpretative

  1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma
5,  insorgono  contrasti  interpretativi di rilevanza generale per il
personale   interessato,   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo  di  cui  all'articolo  29,  comma  1, possono formulare
all'amministrazione  dell'interno  richiesta  scritta  di esame della
questione  controversa,  con  la specifica e puntuale indicazione dei
fatti  e  degli  elementi  di  diritto  sui quali si basa. Di ciascun
contrasto  interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione
alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
  2.  L'amministrazione  dell'interno,  nei  trenta giorni successivi
alla  ricezione  della  richiesta  di  cui  al  comma  1,  convoca le
organizzazioni   sindacali   richiedenti  per  l'esame.  L'esame  non
determina   interruzione   delle   attivita'   e   dei   procedimenti
amministrativi  e  deve  concludersi nel termine di trenta giorni dal
primo  incontro,  decorsi  i  quali  il  Ministro  dell'interno emana
appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
 
          Nota all'art. 30:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a),
          del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
              "Art.  3.  -  1.  Gli  organi  di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo".