Art. 30.
                            (Abrogazioni)
1.  Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
l'articolo  72  della  legge  17  luglio 1890, n. 6972, e il comma 45
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.  Alla  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista
dalla  legge  17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  di  cui  all'articolo  24 sono abrogate le
disposizioni  sugli  emolumenti  economici  previste  dalle  leggi 10
febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
30  marzo  1971,  n.  118,  e  11  febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 8 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 30, comma 1:
          - Il  testo  dell'art.  72  della  citata legge n. 6972 del
          1890, e' il seguente:
          "Art.  72. Nei  casi  in cui il titolo all'assistenza ed al
          soccorso  per  parte delle Congregazioni di carita' e delle
          altre  istituzioni  di  un comune o di una frazione di esso
          dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza
          al  comune, questa condizione si considera adempiuta quando
          il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui
          prevalenza e' determinata dall'ordine numerico:
            1) che  abbia  per  piu'  di  cinque  anni dimorato in un
          comune, senza notevoli interruzioni;
            2) ovvero  che  sia  nato nel comune, senza riguardo alla
          legittimita' della nascita;
            3) ovvero  che, essendo cittadino nato all'estero, abbia,
          a temine del codice civile, domicilio nel comune.
          Il  domicilio  di soccorso, una volta acquistato secondo le
          norme  di  cui  al n. 1, non si perde se non con l'acquisto
          del domicilio di soccorso, in comune diverso".
          - Il  testo  dell'art.  59, comma 45, della citata legge n.
          449 del 1997, e' il seguente:
          "45. In  attesa dell'entrata in vigore della legge generale
          di  riforma  dell'assistenza, le finalita' del Fondo di cui
          al comma 44, sono le seguenti:
            a) la  promozione  di  interventi per la realizzazione di
          standard  essenziali  ed uniformi di prestazioni sociali su
          tutto  il  territorio  dello  Stato  concernenti  i diritti
          dell'infanzia   e  dell'adolescenza,  la  condizione  degli
          anziani,  l'integrazione  e  l'autonomia  dei  portatori di
          handicap,  il  sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il
          trattamento   delle   tossicodipendenze,   l'inserimento  e
          l'integrazione dei cittadini stranieri;
            b) il  sostegno  a  progetti  sperimentali attivati dalle
          regioni e dagli enti locali;
            c) la   promozione   di  azioni  concentrate  ai  livelli
          nazionale,  regionale  e  locale  per  la  realizzazione di
          interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
            d) la   sperimentazione  di  misure  di  contrasto  delle
          poverta';
            e) la   promozione   di  azioni  per  lo  sviluppo  delle
          politiche   sociali  da  parte  di  enti,  associazioni  ed
          organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo
          settore".
          Note all'art. 30, comma 2:
          -  Per  il  titolo della legge n. 6972 del 1890, si veda in
          nota all'art. 10, comma 1.
          -  Per il titolo della citata legge n. 66 del 1962, si veda
          in nota all'art. 24, comma 1.
          - Per il titolo della citata legge n. 381 del 1970, si veda
          in nota all'art. 24, comma 1.
          - Per il titolo della citata legge n. 382 del 1970, si veda
          in nota all'art. 24, comma 1 .
          - Per il titolo della citata legge n. 118 del 1971, si veda
          in nota all'art. 24, comma 1.
          -  Per il titolo della citata legge n. 18 del 1980, si veda
          in nota all'art. 24, comma 1.