Articolo 30 
     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.13
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e 
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
                                1999) 
 
   1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di  dipendenti  appartenenti  alla  stessa
qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che  facciano
domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto   previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza. 
   2. I contratti collettivi nazionali possono definire le  procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.