Art. 30.
                         Scissione dell'ente

  1.  Nel  caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente  scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
  2.  Gli  enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono  solidalmente  obbligati  al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute  dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla  quale  la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore  effettivo  del  patrimonio  netto trasferito al singolo ente,
salvo  che  si  tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
  3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte,  il  ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.